A

ATTENZIONE A COME CI SI RIVOLGE AL MAGISTRATO

L’Avvocato sa che “I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto”: è questa la previsione del primo comma dell’articolo 53 del Codice Deontologico Forense, collocata nel Titolo dedicato ai DOVERI dell’Avvocato nel processo.

Il comando della norma è fisiologicamente ampio, ispirandosi, in definitiva, a quel buon senso che spesso fonda le previsioni della deontologia.

Spesso la menzionata disposizione viene all’attenzione unitamente al disposto dell’articolo 52, comma 1, del medesimo corpo normativo, a mente del quale “L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi”, in casistica purtroppo abbastanza ampia.

La valutazione degli Organi disciplinari deve però considerare anche il contesto in cui un’espressione viene usata e, soprattutto, il superamento o meno del limite della continenza giungendo al proscioglimento dell’Avvocato segnalato.

In proposito appare interessante la sentenza resa da C.N.F. in data 31 dicembre 2022 con il n. 280:

https://www.codicedeontologico-cnf.it/espressioni-oggettivamente-infelici-possono-rientrare-nel-limite-della-continenza/

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-280.pdf

Stampa
Torna in alto
Camera di Deontologia Forense di Udine
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.