L’Avvocato può chiedere un compenso maggiore di quello che già aveva chiesto al Cliente, qualora quest’ultimo non paghi?
La risposta a tale domanda, per un comportamento che può venire assunto per diverse ragioni, va rinvenuta nel comma 5° dell’articolo 29 del Codice Deontologico Forense: “L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.”
La regola deontologica pone un divieto all’Avvocato di chiedere un compenso maggiore se il Cliente non corrisponde il compenso indicato, ma la risposta alla domanda può essere positiva qualora l’Avvocato abbia fatto riserva di chiedere maggiori somme.
La riserva, comprensibilmente, deve essere espressa (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 145), com’era letteralmente previsto dall’articolo 43 del codice Deontologico previgente, e a integrare riserva non può bastare l’avviso al Cliente di un mero “aggravio di costi” in caso di mancato spontaneo pagamento.
In tal senso si legga la sentenza resa da C.N.F. in data 28 febbraio 2023 con il n. 11:
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-11.pdf
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