Occorre ricordare che il patto di quota lite è vietato.
Lo stabilisce la Legge Professionale 31.1.2012 n. 247 al suo articolo 13, comma 4: “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.”
Lo ribadisce il Codice Deontologico Forense all’articolo 25, comma 2: “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.”, prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, l’applicazione della sanzione edittale dell’avvertimento.
Recente decisione del Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 15 del 28 febbraio 2023) si occupa di tale istituto:
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-15.pdf
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