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DOVERE DI VERITA’: MORTE DELLA PARTE E DICHIARAZIONE DELL’AVVOCATO

Come noto l’articolo 330 del codice di procedura civile, rubricato “Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace”, prevede che se la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo  rappresentante legale si verifica in capo alla parte che si è costituita nel processo civile a mezzo di procuratore, quest’ultimo lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti e che dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione del processo da parte di coloro ai quali spetta di proseguire oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.

Potrebbe chiedersi se, verificandosi uno di tali avvenimenti, l’Avvocato abbia, o meno, l’obbligo deontologico di dichiarare il fatto in questione riguardante la parte assistita e ciò, in particolare, in ossequio al dovere di verità disciplinato dal Codice Deontologico Forense all’articolo 50, compreso nel titolo IV del corpo normativo, dedicato ai doveri dell’Avvocato nel processo.

In proposito si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29812/2024, pubblicata in data 19.11.2024, in quanto chiamate all’esame di due questioni di massima di particolare importanza in materia processuale e non nella veste Giudice di terzo grado nell’ambito del procedimento disciplinare forense.

Valga riportare la parte della motivazione della sentenza che affronta l’indicata problematica:

“…37. L’esigenza di una completa riflessione sul tema suggerisce di considerare anche il profilo deontologico. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità (Sez. U, n. 26810 del 20.12.2007; Sez. U, n. 15852 del 7.7.2009; conformi Sez. U. n. n. 529 del 2012: n. 8313 del 2019: n. 13168 del 2021; n.7501 del 2022).

38. Autorevole dottrina ha criticato la sentenza del 2014 per aver confinato nel rapporto interno tra cliente (defunto/estinto) o «successori non palesati» e avvocato l’evocazione dei profili deontologici, non incidenti sul profilo processuale; si è così affermata, da un lato, la rilevanza processuale delle norme deontologiche attraverso i filtri, tra l’altro, degli artt.88 e 96 c.p.c.; d’altro canto, si è sostenuto che il dovere di verità che grava sull’avvocato nel richiedere al giudice un provvedimento sulla base di un fatto direttamente conosciuto lo costringe in termini oggettivi a dichiarare l’evento interruttivo, senza alcuna discrezionalità.

Questi assunti non possono indurre ad approdi diversi da quelli sopra argomentati.

È pur vero (art. 4.4. del Codice deontologico degli avvocati europei) che in nessun momento l’avvocato deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da indurlo in errore.

L’art.50 del Codice deontologico forense concerne il dovere di verità e vieta all’avvocato di introdurre o utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi, di impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio, nonché di rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

Ciò non significa, tuttavia, che l’avvocato, nel rispetto dell’obbligo di verità così codificato da punto di vista deontologico, debba comunicare al giudice e alla controparte la vicenda estintiva della capacità processuale della parte rappresentata, quando la legge processuale gli consente di manifestare discrezionalmente quest’informazione, sia pur previa intesa con il successore del soggetto estinto.

Per altro verso, nel caso in esame, il difensore non rende alcuna falsa dichiarazione, ma semmai tace un’informazione, avvalendosi però del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge di rilasciare una dichiarazione, che non è di pura scienza, ad effetti processuali per la migliore e più efficace tutela della parte assistita.

Si deve quindi escludere che incorra nella violazione del dovere di verità, deontologicamente codificato, l’avvocato che si avvalga di una facoltà specificamente attribuitagli dalla disciplina legale del processo, nel caso operando la scelta discrezionale di non dichiarare l’evento interruttivo che ha colpito la parte rappresentata.”.

Con la menzionata sentenza la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadisce ed esprime, quindi, due importanti principi:

a) le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità;

b) non incorre nella violazione del dovere di verità, di cui all’articolo 50 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato che si avvalga di una facoltà specificamente attribuitagli dalla disciplina legale del processo, nel caso operando la scelta discrezionale di non dichiarare l’evento interruttivo che ha colpito la parte rappresentata.

Per completezza, va detto che per altro si rinviene in Banca dati di Deontologia del CNF la massima della decisione n. 49 resa in data 3 giugno 2019 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna che si riporta: “Vìola l’art. 50, comma 5 del Codice Deontologico (dovere di verità) l’avvocato che omette di dichiarare, nell’atto introduttivo del giudizio, l’avvenuto decesso dell’attore, fatto suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito.”, decisione con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20241119/snciv@sU0@a2024@n29812@tS.clean.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/decesso-della-parte-assistita-e-dovere-deontologico-di-verita/

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