La mancata comunicazione del cosiddetto preventivo al Cliente da parte dell’Avvocato costituisce illecito deontologico in violazione dell’articolo 27, comma 2 del Codice Deontologico Forense?
Per dare risposta al quesito vale in primo luogo richiamare le norme che disciplinano questo aspetto del rapporto del Professionista forense con il Cliente.
Va quindi considerato l’articolo 13, comma 5 della Legge Professionale Forense 247/2012, disposizione che, nella sua originaria formulazione, prevedeva che “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
A sua volta l’articolo 27, comma 2 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, statuiva che “l’Avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione”.
L’articolo 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, ha apportato modificazioni alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificando appunto il contenuto dell’articolo 4, inserendo nell’articolato di Legge l’articolo 4bis, sopprimendo l’articolo 5 e, per quel che qui interessa, anche sopprimendo all’articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta».
Per effetto di tale modificazione nella attuale formulazione l’articolo 13, comma 5 della Legge Professionale Forense, nella sua seconda parte, stabilisce che Il Professionista “è tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”, senza che vi sia la necessità della richiesta, che è stata, come detto, eliminata, del cosiddetto preventivo la cui comunicazione, in forma scritta, è divenuta obbligatoria per il Professionista forense.
Dopo l’intervento di modifica dell’articolo 13, comma 5 della Legge 247/2012, il Codice Deontologico Forense non ha, per altro, subito a sua volta modificazioni, in particolare per quel che attiene alla succitata previsione dell’articolo 27, comma 2, rimasta immutata.
Valga ora rammentare che, a norma dell’articolo 2 della Legge 247/2012 l’Avvocato nell’esercizio della sua attività è soggetto alla Legge e alle regole deontologiche.
A sua volta, l’articolo 3, comma 3, del medesimo corpo normativo prevede che “L’Avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal C.N.F. ai sensi dell’articolo degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente Individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme per quanto possibile devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.
L’indicato articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge Professionale Forense prevede che il C.N.F. “emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i Consigli dell’Ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del C.N.F. e da consiglieri designati dagli Ordini in base al regolamento interno del C.N.F.”.
Alla luce di quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 della Legge Professionale Forense è quindi il Codice Deontologico, così come emanato e aggiornato dal C.N.F. ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera d) della medesima Legge 247/2012, che stabilisce le norme di comportamento che l’Avvocato è tenuto ad osservare, per quel che qui rileva, nei suoi rapporti con il Cliente.
Se il Codice Deontologico Forense al suo articolo 27, comma 2, prevede ancora che l’Avvocato debba comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione, e quindi fornire il cosiddetto preventivo, a colui che gli conferisce l’incarico professionale, ma solo a fronte di una richiesta (“se richiesto”) da parte di quest’ultimo, pare evidente che il comportamento dell’Avvocato il quale ometta di consegnare il preventivo delle sue prestazioni a chi gli conferisce l’incarico professionale, qualora non sussista richiesta in tal senso, non costituisce violazione dell’articolo 27, comma 2 del Codice Deontologico Forense, atteso che tale disposizione statuisce ancora che il cosiddetto preventivo debba essere fornito dal professionista solo a fronte, come ridetto, di una richiesta da parte di chi lo incarica.
Né potrebbe dirsi, invero, che il menzionato comportamento omissivo da parte dell’Avvocato, in assenza di una richiesta di consegna del preventivo, costituisca illecito deontologico per violazione della norma in esame perché assunto in contrasto con la previsione dell’articolo 13, comma 5 della Legge Professionale: da un lato è infatti proprio la Legge Professionale Forense al suo articolo 3, comma 3, che stabilisce che è il Codice Deontologico Forense che “stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e specificamente nei suoi rapporti con il cliente…” e d’altro lato proprio il Codice Deontologico Forense disciplina tale profilo del rapporto tra Avvocato e Cliente, regolando specificamente in punto il comportamento dell’Iscritto con precisa norma la quale impone di fornire al Cliente il preventivo esclusivamente a fronte di una sua richiesta.
La modifica dell’articolo 13, comma 5 della Legge 247/2012 operata dall’articolo 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, non ha inciso sulla configurazione del comportamento imposto all’Avvocato in particolare in correlazione a una eventuale violazione della disposizione dell’articolo 27 del Codice Deontologico Forense.
E infatti la menzionata Legge 4 agosto 2017 n. 124 non ha imposto alcuna modifica del Codice Deontologico Forense, a differenza di quanto è avvenuto, a esempio, nel diverso caso, che qui si può ricordare, della legge 21 aprile 2023 n. 49 sull’equo compenso, la quale al suo articolo 5 ha espressamente previsto che “Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.”, con ciò determinando che il Consiglio Nazionale Forense, in ossequio alla disposizione di Legge da ultimo riportata, con delibera numero 275 del 23 febbraio 2024, ha appunto modificato il Codice Deontologico Forense con l’introduzione dell’articolo 25 bis, rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”.
A conferma, altresì, della irrilevanza, rispetto a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dell’operata modifica, da parte dell’articolo 1, comma 141 della legge 4 agosto 2016 n. 124, dell’articolo 13, comma 5 della Legge 247/2012, va anche osservato che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, aveva deciso di modificare, oltre all’articolo 20, anche, proprio in relazione al disposto della predetta legge 124/2016, l’articolo 27 del Codice Deontologico Forense.
Per quanto qui di interesse, il Consiglio Nazionale Forense, alla luce appunto di quanto disposto dell’articolo 1, comma 141 della legge 4 agosto 2016 n. 124, aveva considerato la possibilità di modificare la previsione dell’articolo 27, comma 2 del Codice Deontologico Forense, espungendo dalla formulazione di tale disposizione l’espressione “se richiesto”.
Per altro, a seguito della consultazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, svolta in ossequio al disposto dall’articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge 247/2012, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha infine deliberato di modificare l’articolo 20 del Codice Deontologico Forense, ma non l’articolo 27, comma 2 del medesimo corpo normativo, lasciandolo espressamente invariato, anche a fronte della modifica operata riguardo all’articolo 13 comma 5 della Legge Professionale Forense.
Siffatte deliberazioni in sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 13 aprile 2018 n. 86.
Quanto da ultimo rammentato rende evidente, anche a mente, se possibile, dell’articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, l’intenzione del Legislatore deontologico di non regolare diversamente il comportamento che l’Avvocato deve tenere nei confronti del Cliente per quel che specificamente attiene all’obbligo, delineato dall’articolo 27, comma 2 del Codice Deontologico Forense, di consegna del cosiddetto preventivo delle prestazioni professionali, consegna che, in definitiva, appare e rimane dovuta solo in presenza di una richiesta da parte del Cliente e la cui omissione, in assenza di tale richiesta, si ritiene non possa dirsi in violazione della ridetta previsione dell’articolo 27, comma 2 del Codice Deontologico Forense.
Infine, pare interessante segnalare, a conforto della conclusione interpretativa appena svolta, che di recente l’Avvocatura, nel confezionare proposta di “Riforma dell’Ordinamento Forense, in data 24 aprile 2025, intendendo disciplinare il “Compenso per l’attività professionale”, all’articolo 11, seconda parte del comma 4, della detta proposta ha previsto che il Professionista “a richiesta è tenuto altresì a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”, con ciò nelle aspettative ripristinando l’originaria regola di Legge sul comportamento in discussione e superando la differenza, fonte di incertezze, tra Legge Professionale e Codice Deontologico Forense.
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