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EQUO COMPENSO E AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L’articolo 25bis del Codice Deontologico Forense è stato introdotto per disciplinare il comportamento dell’Avvocato in relazione a quanto previsto dalla legge 49/2023 sull’equo compenso.

La norma prevede che:

1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato istruttoria nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, contestando l’introduzione dell’articolo 25-bis nel Codice Deontologico Forense in quanto la nuova disposizione rischierebbe di restringere la concorrenza tra avvocati, estendendo indebitamente l’ambito applicativo della legge n. 49/2023 sull’equo compenso.

Tale provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato appare rilevante, per gli aspetti interpretativi della menzionata norma deontologica forense, e in proposito si riporta un estratto di detto provvedimento, integralmente rinvenibile tramite il link in calce:

“Infatti, senza ancorare il comma 1 dell’articolo 25-bis del Codice all’ambito soggettivo di applicazione della L. n. 49/2023, la disposizione deontologica così formulata – che vieta a qualsiasi professionista di chiedere compensi inferiori ai parametri forensi – è suscettibile di essere applicata in ogni rapporto professionale, anche intercorrente tra l’avvocato e clienti diversi dai c.d. grandi clienti individuati dall’articolo 2, comma 1, della L. n. 49/2023 e, quindi, anche a prescindere dalle effettive possibilità di negoziazione del compenso da parte del professionista e dalla verifica in concreto della circostanza che quest’ultimo possa essere o meno parte debole del rapporto. Del resto, occorre considerare la natura del documento in cui si colloca la norma, ovvero il Codice, applicabile alla generalità degli iscritti, indipendentemente dalla tipologia di clientela trattata, coerentemente con il tenore ad applicazione generale del Comunicato del 28 febbraio 2024 con cui il CNF ha pubblicizzato la modifica del Codice in questione, senza mai circoscriverne l’applicazione ai rapporti professionali in favore dei grandi clienti. In altri termini, la valenza generale che il CNF ha impresso alla nuova disposizione deontologica, travalicando l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’equo compenso, risulta dare rilievo disciplinare al fatto stesso di chiedere onorari inferiori a quelli minimi risultanti dai criteri del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. Pertanto, per come formulato dal CNF, il “comma 1” finisce per estendere indebitamente l’ambito di applicazione della L. n. 49/2023, contraddicendo anche il principio di libera determinazione del compenso ancora sancito all’articolo 25, comma 1, del Codice stesso.”

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2025/14-25.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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