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OMESSA FATTURAZIONE E PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE

Pare interessante riportare parte della motivazione della sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense con il n. 65/25 in data 22 marzo 2025, laddove, comunque in relazione alla specifica fattispecie, il provvedimento si esprime riguardo alla prescrizione dell’azione disciplinare riguardante l’omessa fatturazione di compensi percepiti dal Professionista Forense, illecito di carattere permanente, e quindi riguardo all’applicazione della disposizione del terzo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico Forense che statuisce che “L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.”:

“La condotta dell’avvocato che viola l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi costituisce illecito permanente, con decorrenza del termine prescrizionale dell’azione disciplinare dalla data della cessazione della condotta omissiva. Considerata la matrice penalistica dell’istituto della prescrizione come configurato dal legislatore con la riforma del 2012, si ritiene che anche in ambito disciplinare, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, debbano applicarsi i principi che regolano la prescrizione del reato di omessa fatturazione. Pertanto, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato dal momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale.”

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-65.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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