Qualora l’Avvocato incorra in plurime violazioni deontologiche può applicarsi l’istituto della continuazione disciplinato dall’articolo 81 del codice penale?
Di tale aspetto si è occupato in sede disciplinare il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 109 del 14 aprile 2025 recentemente pubblicata.
Sul punto l’Organo disciplinare dà risposta negativa, le cui ragioni si possono cogliere dalla lettura della motivazione assunta sul tema, che di seguito si riporta e che valorizza la previsione del secondo comma dell’articolo 21 del Codice Deontologico Forense (Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento).
“La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 81 c.p., per non aver il CDD di Genova applicato, nell’irrogare la sanzione della radiazione, la disciplina del reato continuato, laddove – nel determinare il tipo e la durata della sanzione – avrebbe invece dovuto applicare un mero aumento per la continuazione rispetto al precedente provvedimento n. 73/2018, con il quale il medesimo CDD aveva inflitto all’incolpata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni 2 e mesi 6.
Evidenzia la ricorrente che i fatti di cui al procedimento in esame, sono stati commessi nel medesimo arco temporale di quelli già giudicati dal CDD e in esecuzione del medesimo disegno criminoso desumibile dall’identica natura dei reati e dall’analogia del “modus operandi”.
La doglianza non coglie nel segno poiché, secondo consolidata giurisprudenza sul punto, è inapplicabile in materia disciplinare – nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico – l’istituto della continuazione previsto dall’art. 81 c.p..
La Suprema Corte, a SSUU, ha infatti sancito il principio per cui, nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza) (Corte di Cassazione SS.UU, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016), mentre il CNF, con sentenza n. 203 del 30 dicembre 2019, ha disatteso, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità in materia disciplinare dell’istituto (penalistico) della continuazione e del conseguente regime del cumulo giuridico previsto in caso di concorso formale, per asserito contrasto della legge professionale forense (L. 247/2012) con le previsioni di cui agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, e ciò anche alla luce del temperamento della sanzione che consegue al principio della valutazione unitaria del fatto, pure in presenza di più illeciti deontologici.
Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono dunque del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. La sanzione irrogata in materia disciplinare non è, quindi, la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece la risultante della valutazione unitaria del fatto, pur in presenza di più illeciti deontologici.”
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-109.pdf
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