La Legge Professionale Forense 247/2012 all’articolo 4-bis disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria, consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative.
In tali società, in sintesi, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, la maggioranza dei soci e dei componenti dell’Organo di amministrazione devono essere Avvocati e i componenti dell’Organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.
Quel che rileva è che non vi è divieto di partecipazione alla società tra Avvocati di soci di puro capitale.
Il Consiglio Nazionale Forense, con ordinanza n. 87/2025, depositata in data 24 ottobre 2025, ha ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis della Legge n. 247 del 31/12/2012 così come introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b della Legge n. 124/2017 nella parte in cui consente la partecipazione a soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni a società esercenti la professione forense, e, sospeso il giudizio, ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Le ragioni della rimessione della citata norma, invero controversa, al giudizio di costituzionalità possono cogliersi dalla lettura dell’ampio provvedimento adottato e si riassumono nell’esigenza del rispetto della tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dell’Avvocato e nel possibile conflitto della disposizione con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Carta Costituzionale.
Molto interessante il richiamo nel corpo dell’ordinanza della sentenza della Corte di Giustizia deII’Unione Europea di data 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München: “con tale sentenza la Corte lussemburghese ha dichiarato che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramene finanziari al capitale di una società di avvocati e che una siffatta restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei Ioro obblighi professionali e deontologici.
Tale decisione valorizza l’importanza determinante del rispetto del principio di trasparenza e dell’obbligo del segreto per assicurare una sana amministrazione della giustizia. Nella motivazione si aggiunge (punto 70) che gli avvocati non esercitano le Ioro attività con un obiettivo unicamente economico, ma sono tenuti al rispetto di norme professionali e deontologiche e che considerazioni di natura economica orientate verso il profilo a breve termine proprie dell’investitore puramente finanziario potrebbero prevalere su considerazioni guidate esclusivamente dalla difesa dell’interesse dei clienti della società di avvocati.Il diritto di uno Stato membro di ritenere che l’avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora divenga parte di una società in cui soci siano soggetti che non esercitino la professione di avvocato è affermazione di ordine assoluto: essa, infatti, vale anche nell’ipotesi di quota minoritaria (punto 73, a maggior ragione nel caso di maggioranza: “II en va d’autant plus”, “This is all che more so …”) ed anche quando lo statuto della società professionale prevedesse stringenti regole a tutela della deontologia (nel caso all’esame della Corte europea, oltre ai vincoli di legge, era previsto per statuto che solo gli avvocati potessero agire professionalmente, si ribadiva la loro responsabilità deontologica, la Ioro indipendenza ed il divieto di essere soggetti ad istruzioni da parte del socio di capitale o dell’assemblea, si sottoponeva anche il socio finanziatore agli obblighi deontologici, si prevedeva che l’amministrazione potesse essere delegata solo ad avvocati).”
Dalla lettura della menzionata sentenza della Corte di Giustizia deII’Unione Europea si possono trarre, riguardo alla funzione dell’Avvocato e all’esercizio della professione forense, ulteriori significative indicazioni che si riportano:
“66. A tal riguardo occorre ricordare che la funzione di rappresentanza dell’avvocato, che si esercita nell’interesse di una sana amministrazione della giustizia, consiste anzitutto nel tutelare e difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge e delle regole professionali e deontologiche (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C-515/17 P e C-561/17 P, EU:C:2020:73, punto 62, nonché del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C-529/18 P e C-531/18 P, EU:C:2022:218, punto 64). Agli avvocati viene affidato il compito fondamentale in una società democratica di difendere le persone, il che implica, da un lato, che ogni persona abbia la possibilità di rivolgersi in piena libertà al proprio avvocato, la cui stessa professione comprende, per definizione, il compito di fornire, in modo indipendente, pareri giuridici a tutti coloro che ne hanno bisogno, e, dall’altro, un correlato obbligo di lealtà dell’avvocato nei confronti del suo cliente (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a., C-694/20, EU:C:2022:963, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).”
“70. A tal riguardo occorre precisare che l’assenza di conflitti di interesse è indispensabile all’esercizio della professione di avvocato e implica, in particolare, che gli avvocati si trovino in una posizione di indipendenza, anche finanziaria, nei confronti dei pubblici poteri e degli altri operatori, da parte dei quali non dovrebbero subire nessuna influenza (sentenza del 2 dicembre 2010, Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, punto 61). Infatti, da un lato, in assenza di tale indipendenza finanziaria, considerazioni di natura economica orientate verso il profitto a breve termine dell’investitore puramente finanziario potrebbero prevalere su considerazioni guidate esclusivamente dalla difesa dell’interesse dei clienti della società di avvocati. Dall’altro, l’esistenza di eventuali legami tra un investitore puramente finanziario e un cliente è parimenti in grado di influire sul rapporto tra l’avvocato e detto cliente in modo tale che non può escludersi un conflitto con norme professionali o deontologiche.”
Analoghe considerazioni sono state espresse anche dal ricorso che ha condotto alla menzionata ordinanza n. 87/2025 del Consiglio Nazionale Forense e dallo stesso provvedimento richiamate: “I ricorrenti osservano ancora che la Carta dei Principi Fondamentali deII’Avvocato Europeo sancisce anche che l’avvocato deve restare indipendente anche dal suo cliente ai fini di ottenere la fiducia dei terzi e dei giudici. Senza l’indipendenza dal cliente non può sussistere alcuna garanzia della qualità del lavoro deIl’avvocato e del rispetto, da parte dei terzi e dei giudicanti, di tale lavoro.”.
Si tratta di aspetti che hanno sicuro rilievo al fine di valutare la conformità a Costituzione dell’art. 4 bis della Legge n. 247 del 31/12/2012, ma che devono essere sempre tenuti presente rispetto alo svolgimento dell’attività professionale dell’Avvocato, a esempio anche nelle determinazioni che si assumano riguardo alla eliminazione nel nostro ordinamento del divieto di patto di quota lite.
https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/10/29/AllegatiPDF/Aordinanza%20UNCC.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CJ0295
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