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INAMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI CORRISPONDENZA RISERVATA E INUTILIZZABILITA’

Regola del Codice Deontologico Forense che spesso l’Avvocato ha occasione di applicare o, meno frequentemente, di non applicare con le inevitabili conseguenze disciplinari, è quella dettata dalla articolo 48 (Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega), che al suo primo comma statuisce che l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

Aspetto rilevante legato alla disciplina in questione è quello del rilievo sul piano processuale della violazione della disposizione dell’articolo 48: a esempio, se in un giudizio civile il difensore produce corrispondenza riservata scambiata con un collega, il Giudice può tenerne conto al fine del decidere?

La Giurisprudenza è contrastata e di ciò si era trattato nell’esprimere opinione sul predetto tema, con articolo pubblicato sulla Rivista dell’Ordine degli Avvocati di Udine Il Foro Friulano, 2018 n. 1.

Qui si segnala recente arresto del Tribunale di Milano, 22.05.2025, n. 4178, che, in estrema sintesi, afferma e conferma alcuni importanti principi:

  • le norme del Codice Deontologico Forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla corte di legittimità (V. Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 26810/2007);
  • essendo i precetti deontologici fonti normative e non soltanto regole interne della categoria, e/o espressione di poteri di autorganizzazione degli ordini, la loro violazione comporta l’infrazione di un precetto giuridico, e quindi sempre anche un illecito civile;
  • l’infrazione deontologica, nel contesto di un procedimento, determina da un lato violazione delle regole processuali e dall’altro può essere fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti della controparte e dell’avvocato che la rappresenta (Trib. Ancona sez. I, 15/07/2019, n. 1309; in termini analoghi anche Tribunale Cassino sez. III, 04/11/2019, n. 899, Tribunale di Massa, 27/09/2017, n. 774);
  • alla luce della disciplina prevista dal Codice Deontologico Forense la produzione in giudizio della corrispondenza riservata vìola il Codice Deontologico Forense, integra quindi un illecito disciplinare, con tutte le conseguenze che ne derivano, tra cui l’inammissibilità della detta produzione, che è pertanto inutilizzabile ai fini della decisione.

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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