È norma nota della deontologia forense quella dettata dall’articolo 46, al suo settimo comma, che impone all’avvocato di comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
Ma che accade nel diverso caso in cui un avvocato intraprenda attività difensiva, in ipotesi stragiudiziale, in favore della parte assistita, entrando in contatto con il collega che assista la controparte del proprio difeso, senza per altro essere a conoscenza che detta controparte già aveva avviato azione giudiziale a tutela del proprio diritto?
Di caso di tal fatta si è occupato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 243 del giorno 11 settembre 2025, il quale, in relazione alla concreta fattispecie giudicata, ha ritenuto, in parte motiva del provvedimento giurisdizionale, che “…l’obbligo di colleganza impone che il comportamento dell’Avvocato sia improntato a lealtà e a correttezza, canoni sicuramente violati nel caso di specie, atteso che l’odierno ricorrente ha taciuto l’esistenza di un procedimento pendente e in tal modo alterando radicalmente la dinamica e la strategia stessa del rapporto. Inoltre, anche a tacere della solo tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare, lo stesso comma 5 dell’art. 46 CDF, richiamato nel capo di incolpazione, sancisce che «L’avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti».”
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-243.pdf
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