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REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONE CON COLLEGA

La registrazione di una conversazione tra Avvocati ha rilievo deontologico?

Nell’ambito delle disposizioni contenute nel Titolo III del Codice Deontologico Forense, che riguarda i “Rapporti tra Colleghi”, è collocata la disposizione del secondo comma dell’articolo 38 la quale prevede che “L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti”.

Sul tema in oggetto è recentemente intervenuto parere reso dal Consiglio Nazionale Forense a seguito di quesito proposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38, comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

In proposito il Consiglio Nazionale Forense ha richiamato alcune decisioni le quali precisano la portata del principio di cui al summenzionato articolo 38, comma 2.

La sentenza n. 118/1995 ha statuito che “non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all’insaputa dell’interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente”.

Ancora, la sentenza n. 142/2024 ha chiarito che “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf)”, precisando altresì che “tale illecito […] può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.

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https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-142.pdf

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