Per l’iscrizione all’Albo è sufficiente l’indicazione di un recapito cellulare anche ad uso personale, non è indispensabili infatti, la linea telefonica fissa (e neanche più il fax) questo in mancanza di una disposizione che esplicitamente prescriva il possesso di un’utenza telefonica fissa.
Questo è quanto emerge dal parere rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense n. 11 del 27 gennaio 2026, su quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara.
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