L’articolo 54 della Legge professionale forense 247/12 disciplina il rapporto del procedimento disciplinare forense con il processo penale che riguardino l’Avvocato, fissando innanzi tutto la seguente regola: “Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.”.
Non vi è più, come in passato, pregiudizialità penale e il procedimento disciplinare, che “vive di vita propria”, può venire sospeso in relazione al procedimento penale, ma per periodo non superiore a due anni, solo allorché sia necessario acquisire da quest’ultima diversa sede atti o notizie (art. 54, 2° comma, Legge professionale forense 247/12: “Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.).
In tale situazione può avvenire che l’avvocato segnalato nella sede disciplinare invochi la sospensione del procedimento disciplinare medesimo per non essere “costretto” ad anticipare in quella sede, ove è comunque prevista la presenza del Pubblico Ministero, le proprie difese che intende in realtà disvelare solo nel procedimento penale.
Non è infrequente che ciò accada e, per altro, è anche in pratica rarissima la partecipazione del Pubblico ministero al procedimento disciplinare di primo grado.
Sul punto si è comunque espresso il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 54/26 del 20 febbraio 2026 la quale ha motivato come di seguito:
“Da ultimo, il ricorrente ha contestato il fatto che la mancata sospensione del procedimento disciplinare (per i capi oggetto del presente giudizio) pregiudicherebbe di fatto il suo diritto di difesa perché lo costringe ad anticipare nel procedimento disciplinare, contro il suo interesse, argomenti difensivi spendibili nel processo penale, creando un indebito vantaggio per il Pubblico Ministero (a prescindere dal fatto che si tratti di due Uffici diversi e ben distinti). È noto che la legge professionale forense n. 247/2012 ha ampliato l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, rendendo la sospensione facoltativa e circoscritta alle ipotesi in cui, secondo il Consiglio di Disciplina, sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale. Tanto è chiarito anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., tra le tante sentenze, n. 26/2025, 23/2025 e 413/2024). Fra le ragioni per le quali il Consiglio di Disciplina può ritenere opportuno sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale non vi è quella di evitare che l’incolpato possa “scoprire le carte” della propria difesa nel processo penale, poiché una tale ragione, oltre a non trovare fondamento nella disciplina vigente, si tradurrebbe nella negazione in radice del principio dell’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale. Rimane naturalmente confinata nella sfera della strategia difensiva dell’incolpato la opportunità di dispiegare pienamente le proprie difese in un procedimento e nell’altro, senza che di ciò debba farsi carico la regolamentazione della disciplina forense, che non è recessiva rispetto a quella penale, ma gode di pari dignità.”.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-54.pdf
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