Accade che un Avvocato accompagni il proprio cliente presso l’abitazione della controparte del cliente stesso e, in quella occasione, si presenti con un amico del proprio cliente, nascondendo quindi la propria qualità di avvocato e di difensore.
Accade anche che in quella occasione detto Avvocato apprenda che la controparte del suo cliente è in realtà assistita da un Collega, e quindi si trovi a contatto diretto con persona assistita da altro Avvocato.
La fattispecie, invero particolare, è stata esaminata e giudicata dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025, la quale ha considerato i succitati comportamenti, in estrema sintesi rammentati, in contrasto con le previsioni dell’articolo 35 (Dovere di corretta informazione) e 41 (Rapporti con parte assistita da Collega).
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-281.pdf
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