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ASSISTENZA DI CONIUGI E SUCCESSIVE CONTROVERSIE TRA I MEDESIMI

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 100 del 26 marzo 2026 si occupa nuovamente dell’applicazione del 4° comma dell’articolo 68 del Codice Deontologico Forense, rubricato “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”.

Nella motivazione del provvedimento si legge:

“La disposizione in esame stabilisce che: “L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi”. La giurisprudenza disciplinare è unanime nel qualificare tale divieto come assoluto e senza limiti di tempo, posto a presidio di valori fondamentali quali l’imparzialità, la correttezza e il decoro della professione forense. La norma configura un illecito di pericolo, la cui consumazione prescinde dalla produzione di un danno effettivo all’ex cliente o dall’effettivo utilizzo di informazioni riservate acquisite nel precedente mandato. Come correttamente rilevato dal CDD, la ratio è quella di apprestare una “tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi”.”

E ancora: “Il divieto di cui al comma 4 dell’art. 68 CDF si applica a tutte le “controversie successive tra i medesimi”, senza distinzioni. Come recentemente affermato da questo Consiglio, la specificità del comma 4 rispetto al comma 2 dello stesso articolo sta proprio nel rendere ininfluente la natura o l’oggetto del nuovo incarico: “[…] se il comma 2 attiene alle ipotesi di assunzione di incarico professionale contro una qualsiasi parte già assistita purché il nuovo incarico “non sia estraneo”, il comma 4 si riferisce al divieto di assumere incarichi in favore di uno dei coniugi contro l’altro, rendendo irrilevante il fatto che il nuovo incarico sia estraneo o meno al precedente […] Tale interpretazione è coerente con la ratio della norma che vuole apprestare maggiore tutela alla materia familiare (senza prevedere il vincolo temporale di cui al primo comma ovvero un limite di materia “non estranea” di cui al secondo comma” (Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 307 del 23 luglio 2024).”.

“Il divieto di cui al comma 4 è “perpetuo” e non è soggetto al limite temporale biennale previsto dal comma 1 dello stesso articolo, che si applica alla diversa e generale ipotesi di assunzione di incarichi contro un ex cliente.”

La menzionata sentenza espone quindi gli aspetti interpretativi e applicativi del 4° comma dell’articolo 68 del Codice Deontologico Forense, che possono così puntualmente riassumersi:

  • L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
  • Tale divieto è posto a presidio di valori fondamentali quali l’imparzialità, la correttezza e il decoro della professione forense.
  • La norma configura un illecito di pericolo, la cui consumazione prescinde dalla produzione di un danno effettivo all’ex cliente o dall’effettivo utilizzo di informazioni riservate acquisite nel precedente mandato.
  • Il divieto si applica a tutte le controversie successive tra i coniugi, senza distinzioni, rimanendo irrilevante il fatto che il nuovo incarico sia estraneo o meno al precedente.
  • Il divieto di cui al 4° comma dell’articolo 68 è “perpetuo”, non è soggetto al limite temporale biennale previsto dal comma 1° dello stesso articolo.

La violazione del succitato divieto comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Valga anche rammentare che ai sensi dell’articolo 22 del Codice Deontologico Forense, nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo, così come, nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita, e ciò, secondo le previsioni di detto articolo, in caso di aumento fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni e in caso di diminuzione alla censura.

Queste soglie di eventuali aumento o diminuzione della sanzione disciplinare sono superabili?

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 274 del 28 giugno 2024 ha ritenuto che i criteri di attenuazione e aggravamento della sanzione disciplinare rispetto alla misura edittale previsti dall’articolo 22 sono tassativi e vincolanti per il Giudice della deontologia in sede di dosimetria della sanzione da applicarsi in concreto.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-100.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-274.pdf

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