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DIVIETO DI ASSUMERE L’INCARICO NEI CONFRONTI DELL’EX CLIENTE

L’art. 68 CDF prevede, in sintesi, che l’avvocato possa assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto professionale, tuttavia con delle doverose precisazioni di seguito.

L’avvocato non deve assumere un incarico quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza e non può utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto precedentemente esaurito. L’articolo censura in maniera assoluta, rendendo irrilevante il decorso del termine, il caso di assunzione di un incarico contro il proprio ex assistito se il nuovo incarico ha ad oggetto medesimi fatti e stesse questioni trattate, con la puntualizzazione che è orientamento consolidato quello per il quale sia trascurabile la natura dell’incarico assunto, avendo importanza esclusivamente la prestazione eseguita nel senso più ampio del termine.

Il divieto è ancora più stringente in ambito di famiglia, l’interpretazione è infatti, più rigorosa ed è volta ad evitare conflitti in un settore particolarmente delicato, di talché, è stata prevista una preclusione operante in ogni tempo per l’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare; l’avvocato in questo caso, deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi, lo stesso dicasi, nel caso in cui il legale abbia assistito un minore in controversie familiari, dovrà esimersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura.

Il motivo per cui è stato previsto questo divieto si rinviene nei principi inerenti ai doveri di fedeltà, riservatezza e segretezza che si perpetuano anche oltre la cessazione del mandato anche nei confronti di una parte precedentemente assistita.

Infine, è utile fare cenno alle sanzioni particolarmente gravi, poiché interdittive, in caso di violazioni di questo tipo; accertata la violazione del precetto deontologico art. 68 CD è prevista infatti, la sospensione da 2 a 6 mesi per i commi 1 e 4 mentre la sospensione da 1 a 3 anni per i commi 2, 3, 5.

Si riporta recente decisione del Consiglio Nazionale Forense, che l’applicazione della succitata disposizione.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-divieto-di-assumere-lincarico-nei-confronti-dellex-cliente-prescinde-dalla-natura-giudiziale-o-stragiudiziale-dellattivita-professionale/

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-279.pdf

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