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L’INDIPENDENZA DELL’AVVOCATO FONDAMENTALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI

Con sentenza dd. 25.5-25.7.2023 CNF ha confermato la decisione del CDD competente che aveva sanzionato l’avvocato per aver violato il dovere di astenersi dal prestare attività professionale nei confronti di una parte (genitore) in un procedimento in cui al minore era già stato nominato, quale curatore speciale, altro collega di studio.

Sussiste, infatti, l’obbligo di non accettare l’incarico da parte dell’avvocato del genitore in quanto in potenziale conflitto con il collega di studio, curatore del minore e, dunque, parte processuale.

E ciò in quanto, come evidenziato nella parte motiva della decisione in commento, curatore speciale e legale del genitore non possono avere la medesima posizione processuale, posto che il legale del genitore deve difendere gli interessi del proprio cliente, mentre il curatore speciale deve curare gli interessi di un soggetto, il minore, che non ha la capacità di agire e si trova (stante la nomina del curatore speciale) in posizione di conflitto con gli esercenti la responsabilità genitoriale su di lui.

Al fine della sussistenza della violazione deontologica, inoltre, nessun rilievo può essere riconosciuto né all’elemento soggettivo della consapevolezza dell’avvocato circa la sussistenza della situazione di conflitto con l’altra parte, né al fatto che la parte abbia prestato il consenso all’accettazione del mandato da parte del legale.

Vi è, quindi, obbligo di astensione dal prestare la propria attività professionale anche se il conflitto è solo potenziale e ciò non solo da parte di chi sia partecipe di un’associazione professionale, ma anche da parte di chi eserciti negli stessi locali, in quanto tale divieto obbedisce all’esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere non solo il principio dell’indipendenza effettiva, ma anche quello dell’apparenza di essa: l’avvocato, insomma, non deve solo essere indipendente, ma deve anche apparire tale.

Nelle vicende che afferiscono il diritto di famiglia e dei minori, poi, la necessità di preservare l’indipendenza dell’avvocato è essenziale: in tali procedimenti deve essere mantenuto un grado ancora maggiore di attenzione alla possibilità, anche del tutto potenziale ed astratta, di far venire meno agli occhi dei consociati la correttezza di tutti i legali coinvolti sia quali difensori delle parti sia quali curatore del minore.

Quest’ultimo, in particolare, deve svolgere l’incarico nel rispetto dei diritti del minore, specialmente quelli garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali e, a tal fine, deve garantire assoluta indipendenza, dal giudice e dalle parti (cfr. “Raccomandazioni per Curatori speciale dei minori” CNF dd. 28.06.2022).

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-160.pdf

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