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TESTIMONIANZA DELL’AVVOCATO E DOVERE DI RISERVATEZZA

In proposito va ricordata la norma dell’articolo 200 del codice di procedura penale, la quale prevede che gli Avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.

L’articolo 249 del Codice di procedura civile, a sua volta, nel disciplinare la facoltà di astensione dal rendere testimonianza nel processo civile, statuisce che all’audizione dei testimoni si applicano le disposizioni dell’articolo 200, oltreché degli articoli 201 e 202, del codice di procedura penale relative appunto alla facoltà di astensione dei testimoni e, quindi, anche tale disposizione sancisce la facoltà di astensione dalla testimonianza da parte dell’Avvocato.

Per altro, la testimonianza dell’Avvocato è fattispecie disciplinata anche in ambito deontologico, dall’articolo 51 del Codice Deontologico Forense. Detto articolo prevede che “L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti“.

La possibilità o, meglio, il dovere di astensione per l’Avvocato non costituisce un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è espressione della diversa esigenza di tutela del segreto professionale. Un tanto è stato ribadito a più riprese anche dalla Giurisprudenza vedasi infatti : “La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio, riconosciuta all’Avvocato, si inquadra nella tutela del diritto di difesa per cui il professionista può avvalersene riguardo alle conoscenze acquisite in ogni fase dell’attività professionale, sia contenziosa che non, e il presupposto oggettivo connesso allo svolgimento dell’attività svolta non è circoscritto alla sola ipotesi in cui egli abbia assunto la veste di difensore nel processo (Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, n.27703).

L’obbligo per l’avvocato di astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria professione e inerenti al mandato ricevuto (art. 28 cdf) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.

Infine, corre l’obbligo di precisare che al secondo comma, altresì, l’articolo 28 del Codice Deontologico stabilisce che l’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

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