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AVVOCATO, PATTO DI QUOTA LITE, CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

COMMENTO A CASSAZIONE PENALE, 27 febbraio 2025 n. 8022/2025

Massima

È configurabile il delitto di circonvenzione di persone incapaci nel caso in cui l’avvocato pattuisca con il cliente, affetto da una evidente deficienza psichica, un compenso sproporzionato rispetto al tipo di attività prestata, quando l’accordo sul compenso sia accompagnato da inequivocabili indici di abuso della condizione di vulnerabilità e di induzione al compimento di atti anomali e pregiudizievoli per il cliente.

§

Il caso e la decisione

Questi in estrema sintesi i fatti.

A seguito di un grave incidente stradale, Caio riportava lesioni fisiche e mentali, permanenti e ben riconoscibili.

Si rivolgeva pertanto all’Avv. Tizio sempre accompagnato da altro soggetto estraneo alla vicenda e, peraltro, amante della moglie di Caio.

Il professionista stipulava con il cliente un contratto per l’assistenza nella pratica risarcitoria, inserendo nell’accordo in questione un patto di quota lite pari al 15% della somma eventualmente riconosciuta dall’assicurazione del danneggiante, oltre alle somme erogate dal garante a titolo di compenso. Tuttavia, la responsabilità per il sinistro era quasi per intero in capo alla controparte e quindi la causa non presentava particolari profili di rischio soccombenza per il mandante.

L’Avv. Tizio si faceva altresì rilasciare dal mandante, un mese dopo la sottoscrizione del contratto di assistenza, una procura generale notarile, volta a consentirgli la riscossione diretta non solo del proprio compenso, ma anche della somma elargita dall’assicurazione al danneggiato a titolo di risarcimento.

Ottenuta la disponibilità dell’intero importo, compiva sullo stesso atti di disposizione patrimoniale, tra cui prelievi in contanti senza titolo e senza emettere fattura, giustificandoli solo a posteriori con il pagamento delle proprie spettanze.

In definitiva, l’Avv. Tizio percepiva la somma complessiva di € 167.500, da lui giustificata quale legittimo compenso per l’opera svolta.

All’esito del processo, la linea difensiva dell’Avv. Tizio si è rivelata priva di pregio e il professionista è stato condannato con sentenza irrevocabile alla pena ritenuta di giustizia per il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.).

I giudici hanno infatti ritenuto che, nel pattuire con il cliente un corrispettivo sproporzionato rispetto all’attività svolta, l’Avv. Tizio aveva abusato delle condizioni di deficienza psichica di Caio, a lui perfettamente note, così imponendo allo stesso Caio il compimento di un atto pregiudizievole.

*

Breve commento.

Di particolare interesse in questa sede appaiono le considerazioni della Corte in merito alla quantificazione del compenso del professionista.

            Nell’accertare la responsabilità dell’imputato la Cassazione ha avuto modo di sottolineare come:

  • con appositi contratti scritti d’opera professionale si possono, nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, stabilire in via tendenzialmente libera la misura e le modalità della quantificazione del compenso dell’avvocato (art. 25, co. 1 codice deontologico forense); tale canone è tuttavia temperato da due contrapposti parametri: 1) l’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto alla propria prestazione, con particolare riferimento alla difficoltà dell’incarico, all’impegno profuso, al rischio di soccombenza e ai risultati conseguiti (art. 29, co. 4 codice deontologico forense); 2) vi è divieto assoluto del c.d. patto di quota lite (art. 25, co. 2 codice deontologico forense);
  • il patto di quota lite, infatti, inserisce nel rapporto con il cliente un elemento di natura aleatoria che mal si concilia con il dovere di indipendenza dell’avvocato e la dignità della professione, provocando una commistione di interessi foriera di possibile pregiudizio per il cliente;
  • ben diversa è la pattuizione del c.d. palmario, lecita nella misura in cui costituisce un semplice incentivo all’avvocato a raggiungere un determinato obiettivo nella gestione dell’affare, clausola che deve essere ben determinata a priori, perfettamente compresa e accettata dal cliente dopo specifica negoziazione;
  • conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, la pattuizione di tariffe speculative, pur non essendo vietata, deve essere accompagnata da particolari cautele sul piano deontologico.

Sul punto la Suprema Corte conclude rilevando che “il divieto del patto di quota lite è […] integrato non soltanto nell’ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta [senza l’osservanza delle dovute cautele deontologiche- n.d.r.], realizzandosi così quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione”.

Nel caso di specie è stata esclusa la ricorrenza del c.d. palmario principalmente sia per le condizioni di deficienza psichica del cliente, che sicuramente non aveva compreso la portata per lui pregiudizievole dell’accordo stipulato con il professionista, sia per la sostanziale semplicità dell’affare, che non presentava particolari rischi di soccombenza per il mandante.

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/8022_02_2025_pen_oscuramento_noindex.pdf

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