L’articolo 32 del Codice Deontologico Forense, che regola la “Rinuncia al mandato”, stabilisce che l’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita e che in caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
La norma non dà indicazioni riguardo a come valutare la congruità del preavviso che l’avvocato deve dare alla pare assistita qualora rinunci al mandato.
Di tale aspetto, in relazione a concreta fattispecie, si è occupato il Consiglio Nazionale Forense con a sentenza n. 388 del 25 ottobre 2024, nella cui motivazione si legge: “Ritiene il collegio che non vi possa essere una definizione unica di termine congruo, ma che essa vada necessariamente commisurata alle circostanze di fatto.”
Nel caso oggetto di giudizio il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso proposto da Avvocato avverso a provvedimento di condanna disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina in quanto la rinuncia al mandato era intervenuta 12 giorni prima della data di udienza ma, al momento del recesso, la parte assistita era già in possesso dei documenti di causa e vi era altresì il coinvolgimento di un altro avvocato, talché ha ritenuto congruo il termine del preavviso dato dal Legale alla stessa parte assistita.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-388.pdf
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