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SOSPENSIONE DI AVVOCATO SOSPESO?

Può accadere che l’Avvocato incorra in sospensione amministrativa dall’esercizio dell’attività professionale.

Ciò può avvenire, a esempio, a mente dell’articolo 29, comma 6, della Legge Professionale n. 247/2012, quando l’Iscritto non versi nei termini stabiliti il contributo annuale fissato dall’Ordine professionale sempre ai sensi dell’articolo 29 della Legge Professionale, finalizzato a provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel detto articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali.

In tale caso l’Iscritto è sospeso, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione, dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare, e la sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

L’Avvocato può altresì subire sospensione amministrativa ai sensi dall’articolo 17, comma 5, della Legge 20.09.1980 n. 576 di “Riforma del sistema previdenziale forense”, in caso di omissione nelle comunicazioni a Cassa Forense o in caso di loro non conformità al vero non seguita da tempestiva rettifica: “L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.

Che accade se all’Avvocato sottoposto a sospensione amministrativa viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un determinato periodo?

L’esecuzione della sospensione disciplinare avviene contemporaneamente o si aggiunge alla sospensione amministrativa?

Sul punto si è espresso il Consiglio Nazionale Forense con parere n. 30/2024, rilevando come “presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.”.

Analogamente, qualora sia stata applicata la sospensione disciplinare e sopravvenga una sospensione amministrativa, quest’ultima non può essere messa in esecuzione fino a quando perduri la prima: solo una volta scontato il periodo di sospensione disciplinare potrà essere applicata la sospensione amministrativa fino al permanere dei presupposti della medesima.

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