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PRODUZIONE DOCUMENTALE TARDIVA: E’ DEONTOLOGICAMENTE ILLECITA?

La giurisprudenza disciplinare s è occupata del caso in cui l’Avvocato, nel corso del procedimento civile, effettui produzione documentale in violazione delle norme processuali che scandiscono i tempi di tale attività, precludendola dopo un certo momento, a esempio nel caso in cui un documento venga prodotto con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica a quest’ultimo atto.

Le conseguenze del detto comportamento sul piano processual-civilsitico, ferma la particolarità di ogni concreta fattispecie, vanno individuate nella inutilizzabilità ai fini del decidere della produzione documentale non tempestiva.

Ma detto comportamento ha rilievo anche deontologico?

La risposta è positiva, secondo quanto considerato dal Consiglio Nazionale Forense, quanto meno nel caso in cui l’attività in questione, e quindi l’internazionale violazione di una preclusione processuale, sia finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, cioè abbia un contenuto non veritiero o la finalità di screditare la controparte ovvero sia stata effettuata in modo tale da cercare di celare la tardività della produzione, ciò integrando comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-337.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-188.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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