L’Avvocato assume un incarico avverso a persona che, in passato, aveva intrattenuto rapporto professionale con altro Avvocato che esercita nel medesimo studio del primo.
Vi possono esser profili aventi rilevo deontologico?
Di fattispecie di tal fatta si è occupato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024, che ha confermato in proposito la decisione di condanna assunta nei confronti dell’Avvocato incolpato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.
L’interessante arresto richiama, nella parte motiva, alcuni importanti principi riguardanti il conflitto di interessi, al quale è dedicato l’articolo 24 del Codice Deontologico Forense.
Il conflitto di interessi va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale può implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario, ciò in quanto la disposizione tutela l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato e, dunque, anche la sola apparenza del conflitto, per il significato, anche sociale, che essa trasmette alla collettività, può configurare la violazione un illecito di pericolo.
La disposizione sul conflitto di interessi mira altresì ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’avvocato sicché, perché si verifichi l’evento, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte.
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato, ma altresì all’immagine professionale (in quanto apparire indipendente è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di far fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi, a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale.
Infine parte molto interessante e specifica della motivazione è poi quella che afferma il collegamento tra la disposizione dell’articolo 24 (Conflitto di interessi) del Codice Deontologico Forense e quella dell’articolo 68 (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita) del medesimo corpo normativo:
“Si aggiunga che la disposizione dell’art. 24 sembra debba essere coordinata anche con la previsione dell’art. 68 CDF che prescrive l’obbligo di astensione dall’assumere la difesa contro un ex cliente finchè non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione del mandato e ciò in considerazione della indubbia e generalizzata rilevanza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, con la conseguenza che le disposizioni dell’art. 24 e dell’art. 68 vanno estese ed integrate analogicamente.”.
Ne discende che, secondo quanto divisato nella fattispecie dal Consiglio Nazionale Forense, alla luce del combinato disposto dell’art. 24, 5° comma del Codice Deontologico Forense (Conflitto di interessi) e dell’art. 68, 1° comma del Codice Deontologico Forense (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita), l’Avvocato può assumere un incarico contro una parte già assistita da un Collega di studio e con cui collabori in maniera non occasionale, solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del predetto rapporto professionale.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-375.pdf
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