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L’AVVOCATO DEVE VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DELLA PARTE ASSISTITA

Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia: questo è il dettato del secondo comma dell’articolo 11 del Codice Deontologico Forense.

La fiducia è connotato essenziale del rapporto professionale che il difensore instaura con il cliente e, viepiù, con la parte assistita ed è, deve essere, reciproca, sì che se la fiducia viene meno lo stesso rapporto è destinato ad esaurirsi, per revoca o per rinuncia al mandato, poiché una vera ed efficace difesa del diritto non può realizzarsi in difetto di fiducia tra il titolare del diritto e il suo difensore.

La fiducia che l’Avvocato ripone nel cliente o nella parte assistita lo induce a ritenere veritiere le affermazioni di questi ultimi riguardanti fatti, affermazioni che, se del caso, l’Avvocato riporta in atti processuali.

L’Avvocato, per altro, in primo luogo non è un mero nuncius del cliente, dovendo filtrare le richieste di quest’ultimo, collocandole nell’ambito delle regole del diritto (in tal senso si veda Consiglio Nazionale Forense sentenza del 22 dicembre 2017, n. 221).

Nel contempo l’Avvocato deve rispettare anche il dovere di diligenza, per altro anche nell’interesse dello stesso patrocinato, e tale dovere comporta anche l’obbligo di verificare che quanto asserito dal cliente o dalla parte assistita sia corrispondente al vero e, spesso, dimostrabile.

La violazione del dovere di diligenza da parte dell’Avvocato, per non avere verificato che quanto riferitogli dal proprio assistito, e dedotto in giudizio, corrispondesse al vero è stato considerato quale comportamento idoneo a fondare responsabilità disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 232 del 29 agosto 2025, che in motivazione si è così espressa: “L’avvocato non può prestare fede acriticamente alle dichiarazioni o affermazioni della parte assistita. La circostanza che la parte assistita abbia fornito informazioni non veritiere non può essere ritenuta una esimente, atteso che con una diligenza minima tale affermazione poteva essere verificata anche nell’immediatezza. L’impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-232.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-221.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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