L’Avvocato che non paga i contributi dovuti a Cassa Forense, oltre alle conseguenze pecuniarie di tale inadempimento, incorre in violazione deontologica?
Per rispondere a tale domanda deve rammentarsi, innanzi tutto, la previsione dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense, rubricato “Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo”, che al suo primo comma stabilisce che “L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia”.
Tale articolo è compreso nel Titolo I del Codice Deontologico Forense, e quindi tra i Principi Generali della codificazione, e la sua previsione è poi ripresa e specificata dal quarto comma dell’articolo 70, a sua volta compreso nel Titolo VI del Codice Deontologico Forense destinato regolare i “Rapporti con le Istituzioni Forensi”, norma la quale statuisce che “L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.”
Il mancato assolvimento dell’obbligo previdenziale comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
La risposta alla suindicata domanda è quindi positiva e si può trovare un esempio di tale fattispecie nel giudizio concluso con la sentenza n. 382 del 21 ottobre 2024 del Consiglio Nazionale Forense.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-382.pdf
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