La testimonianza dell’Avvocato è tema che periodicamente viene all’attenzione dei giudizi disciplinari e che suscita interesse.
Se n’è occupato recentemente la sentenza assunta da Consiglio Nazionale Forense con il n. 360 in data 25 novembre 2025.
La disposizione del Codice Deontologico Forense che regola la testimonianza dell’Avvocato è l’articolo 51 il quale, al suo primo comma, fissa la regola principale: “L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.”
La succitata sentenza dell’Organo di secondo grado della Giustizia disciplinare forense rammenta, in primo luogo, come “Per consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione, il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Ottobre 2013)”.
Della testimonianza dell’avvocato ha avuto modo di occuparsi anche la Corte costituzionale la quale ha indicato che la disciplina relativa alla facoltà di astensione dell’avvocato (prevista dal codice di procedura civile e penale) “(…) risponde all’esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva” aggiungendo che “La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell’essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito é riferito all’oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell’attività professionale (….)” (Corte Costituzionale n. 87 del 1997).
In sostanza i principi alla tutela dei quali il divieto deontologico di testimonianza, salve eccezioni, è preposto devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale, così come nel contempo il cliente deve poter liberamente parlare con il proprio difensore senza temere che possa essere rivelato quanto da lui riferito e senza che possa in contrario affermarsi che nel corso di un colloquio il cliente debba porsi il problema di cosa sia coperto o cosa non sia coperto dal riserbo o segreto ed effettuare una parcellizzazione del suo narrato.
É importante sottolineare come il Consiglio Nazionale Forense abbia statuito che la fondamentale necessità di garantire il riserbo e il segreto, tra i diritti e doveri più importanti dell’avvocato, trova applicazione anche nel caso in cui il difensore debba deporre in un processo diverso da quello in cui sia chiamato a testimoniare.
Ciò dipende anche dall’attuale formulazione del menzionato articolo 51, parzialmente diversa e più ampia rispetto a quella del0articolo 58 del previgente Codice Deontologico Forense (a mente del quale “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.”), disposizione che faceva espresso riferimento al “mandato” ricevuto e non solo all’attività professionale.
Questi principi sono stati confermati anche da Cassazione civile sez. I, 3/12/2020, n. 27703.
Pare interessante in questa sede rimarcare come tale decisione, alla luce di uno dei motivi di ricorso oggetto di esame, abbia vagliato espressamente la disposizione del primo comma dell’articolo 51 del Codice Deontologico Forense, evidentemente considerandone il valore giuridico vincolante.
La Suprema Corte di Cassazione si esprime nel senso che “Per quanto interessa, l’art. 51 – che peraltro prevede un dovere di astensione e non solo una facoltà – è conforme alle disposizioni processualistiche esaminate in merito all’ampiezza soggettiva della sua applicabilità. Essa riguarda infatti ogni avvocato e non solo colui che abbia assunto la veste di difensore nel processo: in questi sensi soccorre il dato letterale, poichè le disposizioni del Codice deontologico riferite all’avvocato che abbia assunto la veste di difensore contengono in termini espliciti tale qualificazione, e ciò non ricorre nel caso dell’art. 51; soccorre anche la collocazione sistematica di detta disposizione nel Titolo IV che regola i “Doveri dell’avvocato nel processo” e che prende in considerazione molteplici condotte, alcune disciplinate al fine di preservare il corretto svolgimento del rapporto professionale in sede processuale con il cliente e circoscritte in questo ambito, ed altre, come l’art. 51, dettate per preservare il completo svolgimento dell’attività difensiva anche nell’ambito processuale e che si connotano per una più ampia portata soggettiva, tale da poter prescindere dall’esistenza in atti di un mandato difensivo.”.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-360.pdf
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