Le concrete fattispecie che possono far considerare il comportamento dell’Avvocato sotto il profilo del conflitto di interessi sono invero molteplici.
La norma del Codice Deontologico Forense che disciplina l’istituto è quella dell’articolo 24 il quale, al suo primo comma, principalmente prevede che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.”
Va per altro ricordato anche il disposto del quinto comma di tale articolo, a mente del quale “Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.”.
Se è di più immediata evidenza il carattere deontologicamente illecito dell’assunzione di difesa di persone portatrici di interessi tra di loro in contrasto da parte di Avvocati che facciano parte della stessa società di avvocati o associazione professionale, può alle volte non essere percepito che il disvalore deontologico è il medesimo, alla luce dell’espressa disposizione codicistica, anche nel caso in cui la difesa di dette persone venga assunta da Professionisti che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
Si rammenta che l’illecito di conflitto interessi è illecito di mero pericolo, così come va anche sottolineato che le sanzioni previste per l’Avvocato che agisca in conflitto di interessi sono interdittive, e quindi gravi in quanto la violazione delle previsioni dell’articolo 24 del Codice Deontologico Forense significa, nella sostanza, negare effettività alla difesa che va invece assicurata alla parte assistita.
Il Consiglio Nazionale Forense si è occupato di una concreta fattispecie giudicata in contrasto con le previsioni del surricordato articolo 24, 5° comma del Codice Deontologico Forense, con la sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025, con la quale è stato giudicato, in estrema sintesi, il comportamento di un praticante avvocato il quale aveva intrattenuto rapporti professionali con una persona che sapeva debitrice esecutata in procedimento esecutivo promosso da altra persona assistita dall’Avvocato dominus dello stesso praticante avvocato e con il quale quest’ultimo collaborava professionalmente condividendo anche con lui i locali di studio.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-279.pdf
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