L’articolo del Codice Deontologico Forense che disciplina il conflitto di interessi è l’articolo 24 che, al suo primo comma, prescrive l’obbligo per l’avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
Si tratta di un’importante regola espressione del dovere di fedeltà che deve caratterizzare l’opera del difensore, nonché del rapporto di fiducia che deve connotare il rapporto tra quest’ultimo e la parte assistita.
La violazione del menzionato dovere è fatto grave, che può riscontrarsi in diverse concrete fattispecie alle volte invero non facilmente percepite dal Professionista forense, ma alla quale occorre prestare particolare attenzione se si considera che può condurre, in applicazione della previsione del 6° comma del medesimo articolo, all’irrogazione dell’altrettanto grave applicazione della edittale sanzione interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione forense da uno a tre anni.
Vale quindi segnalare il caso, giudicato in secondo grado dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 118 del 18 aprile 2025, nella cui motivazione si legge: “…l’aver depositato, a firma di altro soggetto, il ricorso per l’amministrazione di sostegno di un proprio assistito utilizzando informazioni apprese durante la difesa, seppur stragiudiziale, di quest’ultimo configura l’illecito contestato. Il procedimento ex art. 407 c.c. può potenzialmente dar luogo ad interessi contrapposti pur non essendo un procedimento contenzioso ma di volontaria giurisdizione, poiché, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, è un procedimento che interviene sugli interessi patrimoniali del beneficiario che vede così ridotta la possibilità di decisione e di disposizione del suo patrimonio. Tanto basta per configurare l’illecito contestato perché il conflitto di interessi, come configurato dal primo comma dell’art. 24 cdf, non deve analizzarsi in concreto ma può essere anche solo potenziale.”
Al di là della specifica fattispecie nella quale è stata accertata la violazione del divieto per il Professionista forense di svolgere attività professionale in situazione di conflitto di interesse, appare rilevante sottolineare come nel caso in esame la violazione de qua è stata rilevata in riferimento a prestazione che è stata resa in ambito di volontaria giurisdizione, situazione per altro già esaminata da altra decisione del Consiglio nazionale Forense, con la sentenza n. 1 del 18 aprile 2025, del 9 febbraio 2023.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-118.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-1.pdf
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