I

INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI ILLECITO ATIPICO

L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5 della Legge Professionale Forense 247/2012.

Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.

Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare.

Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile.

Sin qui il letterale contenuto dell’articolo 3, 3° comma della Legge Professionale Forense 247/2012.

Per le norme del Codice Deontologico Forense vale quindi il principio della tipizzazione della condotta e tali norme devono recare l’espressa indicazione della sanzione applicabile.

La tipizzazione della condotta deontologicamente rilevante è per altro tendenziale, “per quanto possibile”, a dire che, in definitiva, l’attuale codificazione deontologica non individua tutte le astratte condotte del Professionista forense che rilevano in ambito deontologico: l’evidente ragione di ciò si rinviene nella variegata e potenzialmente illimitata casistica dei comportamenti (anche propri della vita privata) che possono integrare illecito disciplinare, casistica che non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non, come invece è, meramente esemplificativa.

Ecco quindi che dall’eventuale mancata previsione normativa di uno o più comportamenti, con la correlativa sanzione edittale, non può derivare alcuna immunità, atteso che è comunque possibile affermare la sussistenza dell’illecito anche sulla base della previsione dell’articolo 9, contenuta nel Titolo I del Codice Deontologico Forense rubricato “Principi generali”, secondo la quale “L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.” [sul punto si veda, a esempio, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 17 febbraio 2025].

In un sistema improntato alla tipizzazione meramente tendenziale delle condotte, ma anche alla espressa previsione delle sanzioni da applicare nelle fattispecie tipiche, qualora invece si accerti una violazione deontologica atipica, o “a forma libera”, quale criterio si applica per la individuazione della sanzione irrogabile?

Su tale aspetto, a confermare, per altro, giurisprudenza costante, si è espressa, recentemente, la sentenza resa da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), n. 199 del 15 luglio 2025, parte della cui motivazione, in punto, si riporta:

“In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non è prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche, la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato. Così, rispetto ai soli reati di frode, ben può farsi riferimento all’illecito tipico di cui all’art. 50 del vigente codice deontologico (14 vecchio codice) in tema di dovere di verità che prevede la sospensione sino a tre anni e, nei casi più gravi, la radiazione. Infatti la condotta fraudolenta si connota per una immutatio veri simile a quella presa in esame dall’art. 50 e, in entrambi i casi, l’interesse tutelato è quello per cui l’avvocato non deve deliberatamente inserire nell’ambito di un percorso decisionale (sia esso il processo o la quantificazione della pretesa tributaria o, ancor più, il trattamento di sostanze o minerali o metalli di un certo tipo) elementi conoscitivi che siano falsi. Anche questa è una espressione del generale principio di affidamento che permea tutta la professione forense e che vuole che gli altri consociati debbano poter fare affidamento su una condotta del professionista che utilizzi elementi conoscitivi genuini e veritieri.”

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-199.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-26.pdf

Stampa
Torna in alto
Camera di Deontologia Forense di Udine
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.