N

NE BIS IN IDEM SI APPLICA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FORENSE?

Il tema della applicabilità del principio penalistico del ne bis in idem al procedimento disciplinare, anche in particolare di primo grado, è invero discusso.

Sul punto il Consiglio Nazionale Forense, in conformità a precedenti anche di legittimità (v. esempio Cassazione Civile, SS.UU., 23.04.2021 n. 10852), si esprime nel senso che il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” tout court nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi, dovendosi limitare lo stesso alla fattispecie in cui una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato.

Il Consiglio Nazionale Forense esprime ulteriore utile precisazione laddove afferma che, ai fini della applicabilità del detto principio del ne bis in diem, non rilevi il mancato passaggio in giudicato della decisione resa nel “primo” procedimento disciplinare, “in quanto la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., n. 17252/2020; Cass. Pen., n. 45858/2019; Cass. Pen., n. 25640/2008; Cass. Pen., n. 9180/2007)”.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-241.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-290.pdf

Stampa
Torna in alto
Camera di Deontologia Forense di Udine
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.