Il rapporto professionale che sorge e si svolge tra l’Avvocato e la persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ha una sua peculiare disciplina sotto diversi profili.
Si sa che l’Avvocato è libero di accettare o meno gli incarichi che gli vengano proposti, e in tal senso si esprime l’articolo 14 delle Legge Professionale Forense n. 247/2012 (Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico) nonché il Codice Deontologico Forense al primo comma dell’articolo 11.
Quest’ultima disposizione, per altro, detta una particolare regola per il caso in cui l’incarico all’Avvocato riguardi persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: “L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.”.
L’Avvocato che sia iscritto nei predetti elenchi, quindi, per rifiutare la nomina o per recedere dall’incarico già assunto deve avere giustificati motivi.
Dell’aspetto in questione si è occupata la sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025 del Consiglio Nazionale Forense, la quale, in motivazione, tratta della differenza tra la normale rinuncia al mandato da parte del Professionista forense e il recesso in caso di persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. “Invero, la presenza di “giustificati motivi” non è un requisito generale della rinuncia al mandato: nella norma deontologica che regola la rinuncia all’incarico (art. 32 c.d.f.) l’avvocato può recedere dal rapporto professionale, purché lo faccia con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (cfr. Cass., Sez. II, sentenza n. 7180 del 10 marzo 2023). Può allora sostenersi che, in generale, sussiste un potere di rinuncia che resta libero, ma incanalato da obblighi di lealtà verso l’assistito fino alla sostituzione del difensore o, comunque, fino a quando ciò sia necessario a tutelarne effettivamente i diritti. Differente è invece l’assetto nell’ipotesi del patrocinio a spese dello Stato: il codice disciplinare, al cit. comma 4 dell’art. 11, richiede espressamente che il rifiuto o la rinuncia avvengano solo per giustificati motivi. La ratio è quella di offrire una garanzia rafforzata per la parte non abbiente, affinché l’avvocato non rinunci all’incarico se non davanti a ragioni obiettive e seriamente apprezzabili. In queste ipotesi il “giustificato motivo” diventa condizione di legittimità del recesso.”.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-392.pdf
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