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ILLECITA RICHIESTA DI COMPENSO ALLA PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Un Avvocato chiede il pagamento di compensi nonostante l’ammissione della cliente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Oltre a ciò l’Avvocato ha chiesto che detti compensi venissero pagati in favore dei suoi due figli, anche loro Avvocati, seppure gli stessi non avessero mai svolto attività difensiva in favore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Questi i fatti, in estrema sintesi, che possono leggersi nella sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense con il n. 211 in data 23 luglio 2025 e che, in una più ampia comprovata concreta fattispecie che ha delineato un comportamento oggetto di valutazione di particolare gravità, ha condotto all’irrogazione della sanzione interdittiva, invero sensibile, della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi otto.

Valga quindi rammentare che costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la possibilità di una successiva revoca dell’ammissione al patrocinio da parte del Magistrato competente ex art. 112 co. 1 lett. b DPR n. 115/2002.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-211.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-240.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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