Come noto con delibera n. 636 del 21 marzo 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato alcune modificazioni al Codice Deontologico Forense, poi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 202 del 1° settembre 2025, afferenti al Titolo IV del Codice Deontologico Forense, tra le quali l’introduzione del nuovo articolo 62-bis, rubricato “Negoziazione assistita”.
La lettura dell’articolo in questione dà contezza dei comportamenti che sono stati regolati sotto il profilo deontologico, tra i quali appaiono di particolare interesse quelli di cui alle previsioni del secondo comma, che si riporta: “All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale.”.
L’aspetto della riservatezza da rispettare riguardo a dichiarazioni e informazioni rese, ricevute e acquisite nel corso del procedimento di negoziazione assistita può invero dar luogo a difficoltà interpretative rispetto a concrete fattispecie, difficoltà che possono ostacolare l’assunzione di comportamento deontologicamente corretto da parte dell’Avvocato.
Pare quindi utile richiamare l’attenzione sulla sentenza n. 4 del 27 gennaio 2026 che, forse per la prima volta, tratta del rilievo deontologico del comportamento dell’Avvocato in relazione al procedimento di negazione assistita, sia pure per fatti verificatisi prima della introduzione del succitato articolo 62bis nel Codice Deontologico Forense.
Di più, l’arresto in questione risulta particolarmente interessante in quanto si diffonde proprio sul tema della riservatezza che deve essere propria del Professionista forense nel ridetto procedimento di risoluzione alternativa delle controversie.
Si riporta di seguito la parte della motivazione della sentenza che affronta tale specifico profilo: “In realtà il comportamento contestato all’avv. [OMISSIS] può essere più correttamente inquadrato nell’ambito dell’art. 9, secondo comma del d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014 e dell’art. 9 del CDF con riferimento ai doveri di lealtà e correttezza di cui l’art. 9, secondo comma, del d.l. 132/2014 costituisce o, meglio, costituiva una puntuale tipizzazione prima dell’introduzione dell’art. 62-bis, secondo comma, del CDF (modifica approvata dal CNF con delibera n. 636 del 23 marzo 2025, pubblicata in G.U. l’1 settembre 2025, serie generale n. 202, entrata in vigore 31 ottobre 2025). Dovendosi fare applicazione dell’art. 9 del d.l. 132/2014 ne va colta la ratio. La norma tutela in modo assoluto, non distinguendo tra dichiarazioni e informazioni procedurali o di merito, la libertà negoziale che costituisce presupposto indispensabile per favorire l’esito conciliativo della procedura. Il contenuto del divieto di utilizzazione in giudizio è duplice e riguarda le dichiarazioni rese e le informazioni assunte, sotto una duplice ottica, attiva (dichiarazioni rese) e passiva (informazioni acquisite). L’alveo della riservatezza ha due argini che riguardano non la natura di merito o meno delle dichiarazioni e informazioni ma semplicemente la loro provenienza. Le prime (dichiarazioni rese) sono quelle che provengono dalla parte stessa e le seconde (informazioni acquisite) sono quelle che provengono dalla controparte. La ratio della disposizione è evidente. Dal lato c.d. attivo è quella di evitare che attraverso dichiarazioni rese in negoziazione si voglia in qualche modo precostituire un vantaggio con riferimento al successivo giudizio, al fine di evidenziare una volontà conciliativa disattesa dalla controparte che potrebbe indurre il giudice in pronunce favorevoli sulle spese o sulla temerarietà della lite. Dal lato c.d. passivo è quella di evitare che attraverso l’utilizzo di informazioni acquisite (verbali o documentali) si possano utilizzare prove a proprio favore. Per tali ragioni, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite di qualunque tipo in negoziazione assistita non possono trovare ingresso in giudizio sia esso successivo, allorquando la procedura anticipi la causa, sia in corso di causa, a seguito del mancato assolvimento della condizione di procedibilità e il rinvio alla procedura negoziale fatta dal giudice. Peraltro, il dovere di riservatezza nella negoziazione assistita è ancor più stringente del corrispondente obbligo previsto per la mediazione dall’art. 10 del d.lgs. 28/2010, in quanto il comma 4-bis dell’art. 9 del d.l. 132/2014 ne definisce puntualmente la rilevanza disciplinare, nel mentre una corrispondente previsione non è rinvenibile nel d.lgs. 28/2010. Ciò in considerazione del fatto che gli avvocati che assistono le parti in negoziazione, in assenza di soggetti terzi, sono protagonisti assoluti della procedura e garanti dell’osservanza delle norme e del rispetto dei principi deontologici.”
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-4.pdf
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