Con sentenza dd. 20.2.2026 il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi 8 comminata dal CDD all’avvocato che, contravvenendo al divieto imposto dall’art. 68 co. 5 CDF, dopo essere stato curatore speciale del figlio minorenne della coppia, aveva assunto la difesa della madre dello stesso minore nel procedimento di separazione giudiziale.
Secondo l’art. 68 co. 5 CDF “l’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa”.
Premesso che, come ribadito anche in questa occasione del CNF, l’inciso “successive controversie” va interpretato in riferimento al (successivo) mandato e non alla data della pendenza del procedimento in cui si assume la difesa del genitore, scopo del precetto deontologico è evidentemente quello di evitare che chi ha assistito un minore in una controversia familiare, in un momento successivo alla difesa del minore, assuma la difesa di uno dei genitori.
Ciò non soltanto per il conflitto di interessi (anche solo potenziale) che il successivo ruolo potrebbe evidenziare rispetto al ruolo precedentemente svolto, ma anche per la posizione privilegiata che il difensore può trovarsi ad avere per le informazioni ricevute dal minore sui fatti di causa attraverso un’attività che, invece, è preclusa ai difensori dei genitori.
La sentenza si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato che interpreta il divieto deontologico in chiave di tutela sostanziale del minore e di prevenzione di ogni possibile – anche solo potenziale – conflitto di interessi, in coerenza con la primazia dell’interesse del minore nel diritto di famiglia (v. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 20881/2024)
Tale interpretazione è perfettamente coerente con l’insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 20881/2024), secondo cui «la nozione di conflitto di interessi non si riferisce restrittivamente alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di consenso, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo il conflitto essere anche solo potenziale». Nelle controversie endo-familiari che coinvolgono minori, prosegue la Cassazione, «l’altissimo rilievo dei valori in gioco e l’esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili impone estrema cautela nell’assicurare che l’avvocato che assiste una delle parti non versi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi».
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-44.pdf
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