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IL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO PUO’ ASSISTERE LA PARTE IN NEGOZIAZIONE ASSITITA?

Un praticante avvocato abilitato al patrocinio assiste un cliente in una procedura di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ne sottoscrive l’accordo. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli gli infligge sei mesi di sospensione — la sanzione edittale, poi ridotta dal CNF alla censura — per esercizio abusivo dell’attività forense, in violazione degli artt. 4, 9 e 36 del Codice Deontologico Forense.

Il CNF, con la sentenza n. 58 del 2026, conferma l’illecito con la seguente motivazione: il praticante abilitato, nonostante possa patrocinare dinanzi al tribunale in composizione monocratica nei limiti dell’art. 41, comma 12, L. 247/2012, non ha titolo per assistere una parte nella negoziazione assistita in materia familiare. Infatti, la procedura di cui all’art. 6 D.L. 132/2014 ha effetti simili a quelli dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio e rientra tra le attività precluse al praticante.

Si segnala che, per il Consiglio Nazionale Forense, questo principio non si applica solo all’ambito familiare o alle competenze giurisdizionali escluse dall’applicazione dell’art. 41, comma 12, L. 247/2012, ma si estende all’istituto della negoziazione assistita in generale, indipendentemente dall’oggetto o dal valore. In risposta a una domanda specifica del COA di Roma (n. 112) riguardo alla possibilità per un praticante abilitato di concludere una convenzione di negoziazione assistita autonomamente nelle materie per cui è abilitato a patrocinare, il Consiglio Nazionale Forense, con parere del 20 aprile 2016 n. 60, ha escluso la possibilità per la parte di essere assistita da un praticante avvocato nella procedura di negoziazione assistita, nei termini che qui si riportano:

«L’art. 2 del D.L. 12 settembre 2012 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, dispone che la convenzione di negoziazione assistita — ossia l’accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia — presuppone necessariamente “l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”. Stante la chiara formulazione della norma, è da escludersi la possibilità per la parte di essere assistita da un praticante avvocato, seppure abilitato all’esercizio della professione e nei limiti di detta abilitazione: vi si oppone, infatti, il riferimento sia all’assistenza di “avvocati”, sia alla necessità di essere “iscritti all’albo” (laddove, com’è noto, il praticante è iscritto al Registro e non all’Albo).»

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-58.pdf

https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-roma-chiede-di-conoscere-se-sia-da-ammettersi-tanto-in-relazione-al-vigente-ordinamento-professionale-quanto-a-quello-precedente-la-possibilita-per-il-praticante-avvocato-abilitato-di-ef/

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