La norma dell’articolo 24 del Codice Deontologico Forense, che va comunque considerata alla luce della solo tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare, prevede anche che l’Avvocato deve “astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa … interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.”
Il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati che agisca in giudizio avverso allo stesso Consiglio dell’Ordine di cui fa parte assume comportamento suscettibile di valutazione e sanzione disciplinare, anche considerato che “l’esercizio di una funzione rappresentativa dell’Avvocatura richiede un’applicazione particolarmente rigorosa del divieto di agire in conflitto di interessi (ex art. 24 del CDF), imponendo dunque l’astensione da tutte le situazioni in cui un Consigliere possa trovarsi, o anche solo apparire, in conflitto con gli interessi pubblici che è chiamato a tutelare in virtù della sua carica (incompatibile essendo, con il ruolo di Consigliere, il perseguimento di interessi diversi da quelli propri dell’organo istituzionale o addirittura contrapposti).”
Sul punto di è espresso il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza di data 25 ottobre 2024 n. 390.
La decisione dell’Organo disciplinare forense è stata confermata, con il rigetto del ricorso presentato dall’incolpato, da Cassazione civile, Sezioni unite, 25.09.2025 n. 26270.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-390.pdf
https://dejure.lefebvregiuffre.it/dettaglio/12949428?categoria=giurisprudenza&correlati=true
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