I social network, quale servizio digitale che permette la creazione di reti sociali virtuali, sono strumenti sempre più usati dalle persone e, ovviamente, anche dagli Avvocati.
L’Avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione, quindi anche nell’utilizzare i social network, con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura.
Accade che il comportamento dell’Avvocato che si avvale del social network, anche nella dimensione non professionale, privata dell’esistenza, giunga al vaglio degli Organi della giustizia disciplinare forense i quali, nel motivare i provvedimenti assunti nelle diverse fattispecie esaminate, fissano e ribadiscono concetti generali che vale la pena di evidenziare.
L’Avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività, al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce.
L’Avvocato deve avere consapevolezza che, nell’epoca digitale, le parole hanno cessato di essere solo un mero strumento di comunicazione: se si usano nelle piattaforme digitali, le frasi occupano uno spazio pubblico.
L’Avvocato ha il dovere quindi di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e a maggior ragione quando si esprime mediante l’uso dei social e quindi nella sfera del web) con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e quindi deve astenersi dallo scrivere frasi sconvenienti od offensive.
I social network potenzialmente raggiungono una platea elevata di persone, i post facilmente diventano virali soprattutto se sono diffamatori o contengono frasi sconvenienti e volgari, e possono acquisire una forza espansiva imprevedibile: vengono condivisi tra utenti e su altre piattaforme social, generando un danno reputazionale per l’avvocatura potenzialmente irreparabile e perdurante anche in considerazione delle note difficoltà di deindicizzazione.
I casi più recenti giudicati dal Consiglio Nazionale Forense hanno applicato la previsione del secondo comma dell’articolo 9 (“L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.”) e del primo comma dell’articolo 63 del Codice Deontologico Forense (“L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.”).
Le diverse, e invero singolari, fattispecie oggetto di giudizio possono essere colte dalla lettura delle diverse sentenze, reperibili avvalendosi dei seguenti link.
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-394.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-12.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-11.pdf
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