L

L’AVVOCATO DEVE ANTICIPARE IL CONTRIBUTO UNIFICATO?

Accade che l’Avvocato, nel promuovere un’iniziativa giudiziaria, corrisponda in proprio il contributo unificato dovuto.

Ma l’Avvocato è tenuto a tale corresponsione?

Sotto il profilo deontologico di tale aspetto si è occupato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 410 del 6 novembre 2024.

In sintesi il Giudice disciplinare ha deciso che:

  1. l’art. 13 della Legge n. 247/2012 non può in alcun modo essere interpretato nel senso di imporre ad un Avvocato l’obbligo di dover anticipare le spese per il cliente, né tanto meno nel senso di imporre ad un Avvocato l’obbligo di dover anticipare di tasca propria le spese per il versamento del contributo unificato; il disposto del suddetto articolo 13, comma 10, della Legge n. 247/2012 si limita, infatti, a prevedere il diritto dell’avvocato a richiedere, oltre al compenso dovutogli, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi da lui eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, ma non gli impone assolutamente l’obbligo di provvedere alla relativa anticipazione e, quindi, non gli impone certo di provvedere ad anticipare la spesa concernente il pagamento del contributo unificato, che deve essere corrisposto per poter instaurare un processo civile, amministrativo o tributario;
  2. l’Avvocato può senz’altro anticipare l’importo del contributo unificato, nel qual caso avrà diritto a richiedere il rimborso della spesa relativa, in aggiunta al compenso dovutogli, ma egli non è certamente obbligato ad effettuare detta anticipazione, con la conseguenza che il fatto che non provveda al pagamento del contributo unificato non può, di per sé, integrare un illecito disciplinare;
  3. l’Avvocato non deve provvedere personalmente al versamento del contributo unificato, non è obbligato solidalmente nei confronti dell’Erario in relazione al relativo onere e non è tenuto a provvedere al pagamento del contributo unificato per poter procedere all’iscrizione della causa a ruolo;
  4. l’Avvocato incorrerebbe per contro in una responsabilità disciplinare se, per il fatto che non è stato pagato (dal cliente) il contributo unificato, egli non promuova una causa o non provveda alla sua iscrizione a ruolo, atteso che, così facendo, l’Avvocato violerebbe le disposizioni del Codice Deontologico Forense (nonché del Codice Civile), che gli impongono di dare esecuzione al mandato ricevuto;
  5. l’Avvocato, che si rifiuti di promuovere una o più cause, perché il cliente e/o i clienti non sono in grado di provvedere al pagamento del contributo unificato, verrebbe meno alla funzione sociale della professione forense e violerebbe, egli per primo, il precetto costituzionale secondo cui la difesa è un diritto inviolabile.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2024-410.pdf

Stampa
Torna in alto
Camera di Deontologia Forense di Udine
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.