La revoca del mandato conferito all’Avvocato da parte del cliente può avvenire tramite e.mail, posta elettronica ordinaria.
Ma siffatta revoca, e in particolare la conoscenza, o conoscibilità, della revoca in questione, può venire attestata dalla e.mail?
Il Consiglio Nazionale Forense si è occupato in sede disciplinare di un caso che riguardava tali aspetti con la sentenza n. 139 del 26 maggio 2025.
Di seguito riportiamo la parte della motivazione di detto provvedimento che appare interessante, in particolare laddove delinea la differenza tra comunicazioni effettuate tramite posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata e si esprime riguardo all’obbligo di diligenza dell’Avvocato nell’aggiornare la propria conoscenza delle comunicazioni in questione:
“Senza poi dire che il mandato al difensore è un atto scritto la cui revoca è necessario che intervenga nella stessa forma per potersi ritenere il difensore esonerato da ogni ulteriore adempimento o attività. E’ chiaro quindi che solo con la raccomandata pervenuta a mezzo posta la ricorrente è venuta formalmente, ed efficacemente, a conoscenza della revoca del mandato. Tale effetto non può infine attribuirsi alla mail del 8\12\17 perché, trattandosi di posta elettronica ordinaria, non si può avere certezza che il messaggio sia pervenuto regolarmente e non sia stato, ad esempio, archiviato nella casella di posta indesiderata o di “spam”, o segnalato erroneamente tra i messaggi già letti e che ciò abbia fatto sì che sfuggisse all’attenzione del destinatario o, ancora, che il messaggio, seppure pervenuto nella casella “posta in arrivo”, non sia stato effettivamente aperto e letto dal destinatario.
Difatti non può trascurarsi che se la ricezione nella casella di posta certificata di un messaggio costituisce legale conoscenza della comunicazione in capo al destinatario, lo stesso non può dirsi riguardo alla ricezione nella casella di posta in arrivo di una mail ordinaria: solo per la prima, infatti, v’è un obbligo, specie per un professionista avvocato, di consultare la posta pervenuta e vi sono accorgimenti tecnici che garantiscono che i messaggi in arrivo non vadano dispersi o non adeguatamente segnalati. Peraltro, in relazione alla seconda categoria (posta ordinaria) non può affermarsi l’esistenza di alcun onere giuridico o deontologico in capo al professionista di tenersi in continuo aggiornamento delle mail in arrivo. Non va dimenticato che ogni casella “ordinaria” è letteralmente sommersa da messaggi automatici di tipo pubblicitario e simile per cui spesso accade che il destinatario non abbia modo di individuare, tra la messe di mail pervenutegli, quelle di effettivo interesse rispetto a messaggi effimeri o similari.”
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-139.pdf
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