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AVVOCATO E RAPPORTO CON IL TESTIMONE

La disposizione dell’articolo 55 del Codice Deontologico Forense, a suo primo comma, detta la regola principale del comportamento che l’Avvocato deve assumere allorché intende rapportarsi a persona che sia destinata ad assumere o abbia assunto il ruolo di testimone o di persona informata sui fatti:

“L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.”.

L’Avvocato può quindi ascoltare, fuori dal processo e prima del processo, la persona che in quel processo sarà chiamata a testimoniare?

La risposta è positiva, ma nel compiere tale attività l’Avvocato deve assumere un comportamento consono e rigoroso, che è stato precisato anche nella giurisprudenza disciplinare, per altro in relazione a norma recata dal Codice Deontologico Forense previgente: “La corretta interpretazione di natura teleologica postula infatti che, ai fini della condotta sanzionabile, occorre che l’avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte. Queste tre condizioni devono contestualmente concorrere – sicchè, in difetto, (come nella fattispecie) non è sanzionabile il comportamento dell’avvocato nel quale non siano ravvisabili, oltre il contatto del teste, la forzatura psicologica di quest’ultimo per ottenerne una dichiarazione compiacente.”.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/wp-content/uploads/2012/10/2012-112.pdf

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Camera di Deontologia Forense di Udine
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