L’Avvocato che assuma la funzione di Professionista Delegato alle operazioni di vendita nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare deve rispettare le regole della deontologia forense?
L’interrogativo può sorgere qualora non si consideri la predetta funzione estranea qual esercizio dell’attività professionale.
Tale profilo è stato esaminato dal Consiglio Nazionale Forense nell’ambito della sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026, riguardante fattispecie di condotta tenuta da avvocato non nell’esercizio della professione forense, ma quale Professionista delegato dal Giudice dell’esecuzione.
La condotta in questione, per la quale l’Avvocato, è stato condannato penalmente in via definitiva, sotto il profilo deontologico è stata considerata confliggente, nella concreta fattispecie, con il Codice Deontologico Forense all’articolo 23, commi 5 e 6, per aver suggerito comportamenti illeciti, con l’articolo 28 che, come noto, disciplina il segreto professionale, oltreché con quanto previsto dall’articolo 24 che fissa le regole da rispettare per evitare il conflitto di interessi.
Il Giudice disciplinare di secondo grado ha ritenuto che il Professionista Forense sia tenuto rispettare le regole della deontologia forense anche nello svolgimento dell’attività di Professionista Delegato alle operazioni di vendita, alla luce delle motivazioni che si richiamano: “Nell’annotare come l’art. l’art. 179-ter, disp. att. c.p.c., rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, annoveri l’iscrizione all’ordine professionale quale presupposto per presentare domanda di iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite, si condivide quindi il giudizio del CDD laddove rileva che “al di là dell’accertato concorso con i reati commessi da [OMISSIS] , è, pertanto, censurabile deontologicamente essendo emerso che lo stesso ha concepito la professione forense, propedeutica alla nomina di professionista delegato alla vendita per come sopra evidenziato, quale strumento utile alla realizzazione di un’attività criminosa” (si cfr. pag. 12 della decisione impugnata). A ciò si aggiunga la considerazione che la riserva di iscrizione a favore degli avvocati (oltre che di notai e commercialisti) quali delegati alle vendite fonda il proprio presupposto non solo sulle competenze tecniche qualificate del professionista, ma anche sulla certezza di un ausiliario del Giudice corretto e rispettoso della legge nella gestione di procedure delicate e complesse a tutela di tutte le parti coinvolte. Va quindi affermato che l’avv. [OMISSIS] quale delegato alle vendite ha agito nell’esercizio della professione forense violando con la sua condotta illecita i principi e i precetti deontologici a lui contestati venendo con ciò meno alla lealtà e correttezza che l’avvocato deve mantenere sempre e in ogni contesto, non solo professionale, ma anche nella propria vita sociale e privata, ove egli si trovi ad agire.”
“Seppur l’avv. [OMISSIS] abbia rivelate informazioni apprese quale delegato alle vendite e non anche nell’ambito del rapporto tra professionista e cliente, si ritiene che l’obbligo di mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato (artt. 13 e 28 cdf) sia comunque applicabile in quanto si configura un’ipotesi di divulgazioni di informazioni apprese in funzione dell’incarico svolto. Ciò a maggior ragione qualora l’incarico svolto dall’avvocato per conto di una procedura vada inteso come esercitato nell’interesse dei creditori, il che, se possibile, rende ancor più significativo il dovere di segretezza e riservatezza. In analoghe fattispecie relative alla divulgazione di informazioni apprese in ragione dell’incarico di delegato alla vendita il CNF ha peraltro già ritenuto l’iscritto responsabile per violazione dell’art. 28 CDF (si cfr. CNF n. 369/24, CNF n. 419/2024). Strettamente connessa con la tutela del segreto sulle informazioni è infine la norma contestata di cui all’art. 24 cdf che vieta all’avvocato la prestazione di attività (come quella svolta dall’avv. [OMISSIS] a favore dello [OMISSIS]) che interferisca con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale. Non solo il ricorrente ha rivelato notizie apprese in ragione del proprio incarico, ma le stesse notizie sono state utilizzate per far acquisire in modo illecito l’immobile posto all’incanto con violazione quindi dell’ulteriore precetto di cui all’art. 23 commi 5 e 6 cdf).”
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-7.pdf
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