Il disattento uso dei social media può essere causa di responsabilità disciplinare per l’Avvocato.
Si rammenti che l’articolo 2 del Codice Deontologico Forense, rubricato “Norme deontologiche e ambito di applicazione”, stabilisce che “Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.”.
Anche i comportamenti assunti nella vita privata possono quindi assumere rilevo deontologico e, in proposito, trova applicazione anche il secondo comma dell’articolo 9 del medesimo codice, il quale prevede che “L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.”.
Ciò rammentato, anche l’Avvocato si avvale dei social media, solitamente al di fuori dell’attività professionale, ma, considerate le regole della deontologia forense, deve farlo con particolare attenzione.
In proposito valga considerare il caso giudicato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025, laddove l’incolpato era stato sottoposto a procedimento disciplinare in relazione al capo di incolpazione che si riporta:
“Illecito previsto dall’art. 9 comma 2 CDF poiché l’iscritto, pubblicando un post di Facebook che lo ritraeva in compagnia di altra persona in uguale abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello con la scritta “credere, obbedire, combattere” oggetto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista, violava così i doveri di probità e decoro pregiudicando la salvaguardia dell’immagine della professione forense. Fatto commesso in Piacenza il 16.11.2016”.
Il Giudice di secondo grado ha respinto l’impugnazione svolta dall’Avvocato condannato avversa alla decisione che gli aveva irrogato sanzione disciplinare per la commessa violazione deontologica, e ciò con ampia motivazione, alla cui lettura si rimanda, portando però subito l’attenzione di chi legge su aspetto, trattato dal C.N.F., che appare di immediata rilevanza: “Poco importa se quella foto ritraeva solo il Sig. [OMISSIS] e non l’Avv. [OMISSIS] nella sua funzione di avvocato, perché il precetto deontologico dell’art. 9 CDF, al comma 2, impone di astenersi anche nella vita privata da comportamenti che, quali quelli oggetto della contestazione, possono definirsi grotteschi, vale a dire strani, bizzarri, stravaganti, deformi o ridicoli che sconfinano nel paradossale, per salvaguardare la propria reputazione e l’immagine della professione.”
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-394.pdf
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