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DOVERE DI VERITA’ SOLO IN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO?

L’Articolo 50 del Codice Deontologico Forense, compreso nel Titolo IV intitolato ai “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”, regola il dovere di verità dell’Avvocato, modulandolo, nei suoi diversi commi, rispetto a comportamenti che il professionista forense può assumere nel “procedimento”.

Sorge, quindi, l’interrogativo se i comportamenti previsti da tale articolo che delineano possibili violazioni e illeciti disciplinari tipici, siano considerati unicamente in quanto assunti nell’ambito di un procedimento giudiziario o anche in diverso tipo di procedimento, a esempio amministrativo.

Sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 161 del 22 aprile 2026 che ha optato per l’applicabilità della specifica diposizione deontologica in riferimento a condotte poste in essere dall’Avvocato unicamente nell’ambito di procedimento giudiziari e ciò per le motivazioni che si riportano:

L’art. 50 (“Dovere di verità”), significativamente collocato nel titolo IV del codice deontologico forense, rubricato “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”, prescrive – al comma 1 – che “l’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi”. Nei commi seguenti, il riferimento al “procedimento” prosegue e viene affiancato alle ipotesi – che costituiscono il comune denominatore di tutti i canoni della norma deontologica in esame – in cui l’avvocato, nell’ambito di un “giudizio” (comma 4) possa indurre in inganno il “giudice” (comma 4) ovvero il “magistrato” (comma 5), contravvenendo al dovere di verità. È quindi indubbio, sia per la collocazione sistematica della norma sia per il suo contenuto letterale, che la condotta presa in considerazione dall’art. 50 c.d.f. è esclusivamente quella che l’avvocato svolge all’interno di un processo o comunque di un procedimento giudiziario, caratterizzato dalla proposizione di domande, dalla produzione di documenti e dalla prospettazione di argomenti difensivi di fronte ad un giudice, che deve essere messo nelle condizioni di assumere la propria decisione mediante una rappresentazione veritiera dei fatti e degli elementi di prova, senza inganni, falsità o colpevoli omissioni. Il riferimento esplicito della norma al processo ed al giudice non consente di estendere la portata della norma deontologica all’ambito del procedimento amministrativo, come principalmente disciplinato dalla legge n. 241/1990, dovendosi intendere, per le ragioni sopra esposte, il “procedimento” enunciato dalla norma quale, esclusivamente, quello giudiziario.

Va per altro rammentato che il Giudice disciplinare di secondo grado sul punto si era già espresso in termini che appaiono difformi, forse in relazione alla concreta fattispecie esaminata, laddove in precedenti arresti aveva valutato che il divieto di introdurre o utilizzare prove false, regolato dal menzionato articolo 50 del Codice Deontologico Forense, non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, atteso che “Questo Consiglio si è già pronunciato sul tema, affermando che il divieto di introdurre o utilizzare prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità̀, dignità̀ e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività̀ professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità̀ astratta con contestuale perdita di credibilità̀ della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse.”

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-161.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-83.pdf

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-9.pdf                   

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