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DIGNITA’ E DECORO PROFESSIONALE NELLA PUBBLICITA’ INFORMATIVA

L’articolo 35 del Codice Deontologico Forense regola il “Dovere di corretta informazione” dell’Avvocato, disponendo al suo primo comma che “L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.”.

E già l’articolo 17 del Codice Deontologico Forense, compreso nel Titolo I destinato a dettare i principi generali della codificazione, riguardo alla “Informazione sull’esercizio dell’attività professionale” stabilisce che è consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti, ma che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

Le fattispecie che possono riguardare l’applicazione di tale disciplina sono invero molteplici.

Il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato un caso di pubblicità informativa con la sentenza n. 50 del 20 febbraio 2026, ribadendo il principio che l’informazione sull’attività professionale non può mai avere modalità attrattive della clientela né utilizzare mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro della professione, in quanto non deve essere finalizzata all’accaparramento della clientela ed all’autopromozione, bensì deve tendere solo a fornire una informazione corretta, trasparente veritiera obiettiva e continente sull’attività svolta.

Nello specifico caso giudicato, con il rigetto del ricorso avverso la decisione del CDD che aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura, la condotta dell’Avvocato incolpato non si era rivelata rispettosa di tali principi, come può cogliersi dalla lettura di parte della motivazione del provvedimento, che si riporta:

“Appare di tutta evidenza come l’affissione di manifesti nel parcheggio di un ospedale ove l’avvocato [OMISSIS] viene ritratto (la foto è agli atti) con una toga in mano a fianco di una moto con uno slogan ”Per il risarcimento del tuo infortunio stradale affidati ad un Professionista” con a fianco “nessuna anticipazione” costituisce, per tutta evidenza, in ragione del luogo di affissione e del contenuto, non un report continente, meramente descrittivo dell’ ambito di esercizio professionale ma un’attività pubblicitaria esplicitata in luogo pubblico, autocelebrativa, finalizzata anche in ragione del riferimento ambiguo alla gratuità, all’accaparramento della clientela. Analoghe considerazioni valgano per il contenuto del sito che è stato cristallizzato mediante screen shot allegati alla relazione dell’istruttore poi acquisiti nel fascicolo del dibattimento; essi fotografano non solo le pagine in cui si rinvengono le frasi contestate nel presente procedimento ma il sito nella sua integrità (in cui – per inciso – l’istruttore avrebbe rilevato violazioni di ulteriori canoni deontologici per cui ha chiesto alla Sezione di trasmettere gli atti al COA competente). Per scrutinare correttamente la sola fattispecie che ci occupa soccorrerà il principio già espresso da questo Consiglio (CNF 75/2021) secondo cui “La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, nel momento in cui il messaggio è redatto con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro, quale l’uso del termine “gratuito”. L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico (già artt. 17 e 17 bis codice previgente), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa”. Anche in quel caso il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale reclamizzava la propria attività ed evidenziava primi appuntamenti gratuiti ed anticipazioni di spese; nelle frasi contestate rinvenute nel sito dell’avv. [OMISSIS] si ravvisano, oltre ad analoghe ambigue prospettazione in merito ai costi, ulteriori contenuti, che lungi dal costituire un report obiettivo sull’attività professionale svolta dall’avv. [OMISSIS], appaiono finalizzati all’accaparramento della clientela: le frasi indicate nel capo di incolpazione costituiscono solo suggestioni comparative, prospettazioni accattivanti sull’assenza di costi, autoproclamazioni implicite di alta qualifica professionale (indirettamente egli si presenta e si propone quale specializzato in materia senza esserlo) che si riverberano indirettamente in modo negativo su altri soggetti. In sintesi le espressioni indicate nel capo di incolpazione rinvenute nel sito dell’avv. [OMISSIS] presentano un contenuto tutt’altro che informativo ma evidentemente seduttivo, non continente e chiaramente strumentale all’acquisizione di clientela. Non colgono pertanto nel segno le censure mosse dal ricorrente alla motivazione del CDD che invece questo Consiglio sostanzialmente condivide: egli continua a rivendicare, come già fatto in primo grado, dei perimetri, in materia di pubblicità ed accaparramento della clientela, del tutto dissonanti da quelli che sono definiti dal Codice deontologico forense che impone all’avvocato di dar conto del proprio profilo professionale con verità, correttezza, trasparenza, segretezza riservatezza rispettando il principio di dignità e decoro della professione. Né può essere giustificato, come vorrebbe l’avv. [OMISSIS], il superamento di tale confine quando il fine è quello di sottrarre fasce di mercato alle Agenzie Infortunistiche, soprattutto quando si utilizzano metodologie e argomenti per l’acquisizione della clientela in larga parte simili a quelli adottati dalle stesse con il rischio, neppure tanto astratto, di sviare a proprio vantaggio anche la clientela legittimamente acquisita o acquisibile da altri avvocati.”.

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-50.pdf

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